Centro interuniversitario europeo di studi e di formazione

per lo sviluppo rurale e locale sostenibile

 

 

SPES

Development

Studies

 

Lo statuto

 

I componenti

 

Convenzione per l’istituzione del

Centro Interuniversitario Europeo di Studi e di Formazione per lo Sviluppo Rurale e Locale Sostenibile

 

Art. 1  COSTITUZIONE DEL CENTRO

Al Centro aderiscono i Dipartimenti o Centri di Ricerca delle Università aderenti, come sotto elencati:

Università degli studi di Firenze

Dipartimento di Scienze Economiche (DSE)

Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali (DEART)

Dipartimento di scienze aziendali (DSA)

Università degli studi di Pisa

Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’Agroecosistema (DAGA)

Università degli studi di Palermo

Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro - Forestali (ESAF)

Università degli studi di Parma

Dipartimento di Economia, Sezione di Economia Agro-alimentare

Università Cattolica del Sacro Cuore

SMEA – Alta Scuola in Economia Agroalimentare

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali  (DISES)

Università degli studi di Roma – La Sapienza

Centro di Ricerca de “La Sapienza” SPES –Studi per lo sviluppo-

Università degli Studi della Basilicata

Dipartimento Tecnico Economico per la gestione del territorio agricolo-forestale

Università degli Sudi di Macerata

Dipartimento di diritto privato e del lavoro italiano e comparato

Università degli Sudi del Molise

Dipartimento di Scienze Economiche, gestionali e sociali (SEGES)

Università degli Sudi di Padova

Centro Studi Qualità Ambiente – Dipartimento di processi chimici dell’ingegneria

 

Art. 2 SCOPI

Il Centro si propone di:

a.              Promuovere e sviluppare, attraverso la cooperazione interuniversitaria e interdisciplinare, a livello nazionale e internazionale , la ricerca universitaria di base e applicata sui temi dello sviluppo rurale e locale sostenibile e delle politiche relative;

b.              Creare una sede privilegiata di riflessione e di dialogo tra le Università, le imprese, l’insieme delle associazioni e professioni interessate e le istituzioni pubbliche nonché tra le diverse Regioni europee per favorire il confronto, l’elaborazione critica ed il trasferimento di esperienze sui temi dello sviluppo rurale e locale sostenibile e sulle relative politiche da adottare ai vari livelli;

c.              Promuovere e sviluppare, attraverso la cooperazione interuniversitaria e interdisciplinare a livello europeo e regionale, la formazione post-laurea e la formazione manageriale sui temi di propria pertinenza.

 

Art. 3 SEDE

Il Centro ha sede amministrativa presso l’Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Economiche.

 

Art. 4 ATTIVITA’

Il Centro persegue i propri scopi svolgendo le seguenti attività:

a.              Sviluppo di ricerca innovativa e diffusione dei relativi risultati mediante gruppi di studio, workshop, seminari, convegni e pubblicazioni sui temi dello sviluppo rurale e locale sostenibile;

b.              Promozione e partecipazione allo sviluppo di Reti a livello europeo anche attraverso la partecipazione alle iniziative di ricerca promosse dall’Unione Europea ed in particolare dalla Commissione.

c.              Gestione, anche in collaborazione con soggetti esterni, di progetti di ricerca per lo studio ed il monitoraggio di esperienze locali significative, quali il progetto pilota “Laboratorio sulle Dinamiche del Sistema Agroindustriale e del Mondo Rurale della Maremma” e la filiera agro-energetica.

d.              Progettazione e gestione di programmi di formazione post-laurea e di formazione manageriale sui temi di propria pertinenza.

e.              Assistenza all’adozione di metodologie di programmazione e pianificazione a livello territoriale.

 

Art. 5  PERSONALE  ADERENTE AL CENTRO

I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca nei campi di competenza del Centro ed in  campi affini, possono chiedere di entrare a far parte del Centro inoltrando domanda al Direttore, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Direttivo. La domanda di adesione al Centro deve essere accompagnata dal parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di appartenenza dei richiedenti

I docenti e i ricercatori aderenti al Centro possono organizzare Unità di ricerca presso le rispettive sedi e collaborare con le attività del Centro  su specifici progetti coerenti con le finalità del Centro e presentano i risultati della loro ricerca individuale nelle riunioni scientifiche e nei convegni organizzati dal Centro.

Presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Firenze è istituita una struttura operativa che si può avvalere di professionalità e collaborazioni attraverso contratti, borse di studio e assegni di ricerca.

 

Art. 6. FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE 

La struttura operativa è impegnata nella realizzazione dei programmi di attività stabiliti dagli organi del Centro e tra l’altro svolge le seguenti funzioni:

a.              Cura la pubblicazione di working papers aventi ad oggetto i risultati dell’attività di ricerca del Centro e dei ricercatori che collaborano  ad esso

b.              Organizza seminari e convegni per la discussione in comune dei risultati delle varie unità di ricerca

Allo scopo di dare attuazione alle finalità ed attività previste dai precedenti articoli e per dare supporto agli organi nello svolgimento delle proprie funzioni, il Centro inserisce nella struttura operativa specifiche professionalità in grado di assicurare lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a.              Collabora alla definizione dei programmi di attività del Centro;

b.              Organizza l’attività di fund raising

c.              Supporta la gestione organizzativa e tecnico finanziaria dei programmi e dei progetti

d.              Garantisce il monitoraggio dei progetti

e.              Collabora alla predisposizione delle rendicontazioni

 

Art. 7 ORGANI DEL CENTRO

Sono organi del Centro:

a.              il Comitato Scientifico

b.              il Consiglio Direttivo

c.              il Direttore

Art. 8  Il COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto:

a.              Dal Direttore del Centro che lo presiede;

b.              Da un rappresentante per ciascun Dipartimento o Centro interessato  nominato dal Dipartimento di afferenza .

Il Comitato Scientifico nella sua interezza dura in carica tre anni. Il mandato di ciascun componente può essere rinnovato.

Il Comitato Scientifico:

a.              Elegge tra i propri componenti 5 membri che partecipano al Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 9.

b.              Discute e approva gli indirizzi relativi all’attività del Centro.

c.              Discute e valuta, su iniziativa di ciascun membro, la possibilità di intraprendere iniziative innovative coerenti con le finalità del Centro.

d.              Approva le richieste di adesione al Centro di docenti e ricercatori

e.              Approva le richieste di adesioni al Centro da parte di altre Università, di cui al successivo art.13.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore e si riunisce almeno due volte l’anno. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico è sufficiente la maggioranza dei presenti.

 

Art. 9  Il CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

a.              Dal Direttore del Centro, che lo presiede.

b.              Da 5 membri  eletti dal Comitato Scientifico tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo nella sua interezza dura in carica tre anni. Il mandato di ciascun componente può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo:

a.              Discute e approva il programma di attività annuale del Centro e il relativo budget, la      relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e ne riferisce al Comitato Scientifico

b.              Approva il bilancio e la relazione consuntiva annuale sull’impiego delle risorse messe a disposizione  dagli Enti finanziatori

c.              Cura la gestione del Centro e verifica le nuove opportunità di sviluppo, promuovendo le nuove iniziative di rilevante significato per il finanziamento del Centro

d.              Approva i contratti e le convenzioni

e.              Approva la relazione di rendicontazione sull’utilizzo dei fondi da inviare agli Enti finanziatori

f.               Elegge il Direttore tra i docenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro

g.              Su proposta del Direttore decide sulle collaborazioni della struttura operativa del Centro, verificata la copertura della spesa e nel rispetto dei regolamenti della Università sede del Centro.

h.              Approva l'istituzione di eventuali sedi operative o il trasferimento della sede amministrativa presso altra Università convenzionata, previa accettazione di tutte le Università aderenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, nonché ogni qual volta ritenuto necessario dal Direttore o da ciascun componente su motivata richiesta

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti, esclusi gli assenti giustificati

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore

 

Art. 10  IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Ateneo su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, dura in carica tre anni e la sua carica è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Il Direttore:

a.              Rappresenta il Centro

b.              Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

c.              Garantisce la cooperazione tra le diverse università aderenti al Centro

d.              Convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico e raccoglie le proposte dei suoi componenti

e.              Sovrintende al funzionamento generale del Centro

f.               E’ responsabile dell’attuazione dei programmi

g.              Predispone  il bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo

h.              Dirige le attività della struttura operativa di ricerca di cui all’art. 5 tramite la quale dà attuazione ai programmi scientifici del Centro

i.                Ha autonomia di spesa nei limiti previsti dalla normativa d’Ateneo.

j.                Garantisce la puntualità e correttezza della rendicontazione agli Enti donatori in merito all’utilizzo delle liberalità ricevute dal Centro

k.              Redige la relazione annuale sull’attività del Centro e la trasmette alle Università aderenti dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo

 

Art. 11 FINANZIAMENTI E AMMINISTRAZIONE

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

a.              Da Enti di ricerca o da Organi di carattere nazionale, sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali;

b.              Da altri Enti pubblici o Fondazioni operanti in settori di interesse del Centro;

c.              Da contributi e convenzioni con soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità del Centro;

d.              Da contratti, prestazioni  e convenzioni in conto terzi.

La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le norme vigenti presso l’Università sede amministrativa del Centro

I Fondi acquisiti dal Centro affluiscono al Dipartimento sede amministrativa del Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.

 

Art. 12 BENI MOBILI

I beni mobili acquistati con fondi assegnati al Centro sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e destinati alle singole Università convenzionate presso le quali i beni sono posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Allo scioglimento del Centro i beni saranno assegnati alle Università aderenti al Centro sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 13 SUCCESSIVE ADESIONI

Possono entrare a far parte del Centro altre Università a seguito di richiesta da inviare al Direttore del Centro.

Le nuove adesioni sono approvate dal Comitato Scientifico e sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

 

Art. 14  DURATA E RECESSO

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione ed ha validità di sei anni.

Il rinnovo, anche per una diversa durata, alle medesime condizioni, sarà oggetto di appositi accordi sottoscritti dai Rettori delle Università convenzionate.

Ciascuna Università consociata può esercitare l’azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Direttore del Centro che la sottopone, per presa d'atto, al Consiglio Direttivo e al Comitato scientifico.

 

Art. 15   MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo sono deliberate all’unanimità dal Comitato scientifico e approvate dalle Università convenzionate con appositi atti aggiuntivi

 

Art. 16  FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra le Università aderenti derivate dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione saranno devolute al Foro dell'Università sede amministrativa del Centro.

 

Firenze, 26 settembre 2007.