SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA  DEL LAVORO  ED IGIENE INDUSTRIALE

Sezione Lazio-Abruzzo-Molise - Presidente: Prof. Francesco Tomei

News in materia di Sicurezza e
Salute nei luoghi di lavoro
Articoli e Documenti
di Medicina del Lavoro
ULTIME NEWS INSERITE

CONCETTO DI ECCEZIONALITA’ : IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE CON LE ATTREZZATURE PER LE MERCI

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita in ottemperanza all’art. 6, D. Lgs. n. 81/2008, ha emanato un interessante parere, fatto proprio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare 10 febbraio 2011, prot. n. 15/SEGR/0003326, concernente il concetto di “eccezionalità”  nel caso di sollevamento persone con mezzi non destinati a questo scopo, operazione prevista e consentita, appunto, solo in casi eccezionali dall’ Allegato VI, punto 3.1.4, D. Lgs. n. 81/2008. Si tratta di un parere certamente interessante e opportuno, anche in considerazione del fatto che la pericolosa pratica di trasportare e di sollevare persone con mezzi inidonei purtroppo è assai frequente in tutte le realtà lavorative italiane e anche causa di infortuni certamente ripetuti e gravi.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8 del 3 maggio 2011  - 23 maggio 2011

DPI: SCELTA USO E VIGILANZA

I dispositivi di protezione individuale sono stati definiti, ai sensi del Titolo III, Capo II, D. Lgs. n 81/2008, di attuazione della direttiva 89/656/CEE sulle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per il loro utilizzo da parte dei lavoratori, come ogni attrezzatura che deve essere indossata e tenuta dal lavoratore per la propria protezione contro uno o più rischi che ne minacciano la salute e la sicurezza durante il lavoro. La definizione di DPI contenuta nel D. Lgs. n 81/2008 si aggiunge, senza sostituirla, alla definizione contenuta nell’art. 1, D. Lgs. n. 475/1992; mentre quest’ultima vale ai limitati effetti di classificazione dei DPI in categorie e ai fini della procedura di certificazione CE, la prima ha una portata prevenzionistica generale e una valenza non tecnica ma di tutela, negli obiettivi, della sicurezza e della salute dei lavoratori. E’ necessario stabilire quali sono gli obblighi per la scelta e l’uso dei DPI e quali le sanzioni, anche per la violazione del dovere di vigilanza.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8 del 3 maggio 2011  - 10 maggio 2011

 

COME PROGRAMMARE LE MISURE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA

Spesso esistono supporti cartacei o informatici che forniscono indicazioni sulle modalità di esecuzione della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , dove il miglioramento della salute e della sicurezza è visto come il risultato del processo di valutazione  descritto dagli artt. 28 e 289, D. Lgs. n. 81/2008, per cui sono individuate le misure necessarie a garantire nel tempo il mantenimento del livello di sicurezza. Per questo tipo di impostazione spesso il RSPP è caricato di compiti e di responsabilità impropri, inteso come destinatario degli obblighi di attuazione e di controllo che invece devono essere posti in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e al preposto. Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8 del 3 maggio 2011  - 4 maggio 2011

INFORTUNIO SUL LAVORO

Il RSPP, pure privo di poteri decisionali e d’intervento nella rimozione di situazioni di rischio, deve ritenersi responsabile, con il datore di lavoro, ogniqualvolta l’infortunio risulti oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe dovuto conoscere e segnalare e che, invece, per negligenza, imperizia o imprudenza, egli abbia mal valutato o del tutto ignorata, configurandosi, così una colpa di natura professionale.   Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8 del 3 maggio 2011  - 29 aprile 2011

DATORE DI LAVORO E DELEGA DI FUNZIONI

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, perché possa prodursi l’effetto del trasferimento dell’obbligo di prevenzione del datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, ad altri soggetti inseriti nell’apparato organizzativo dell’impresa ( responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni, che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura, in modo che risulti certo l’affidamento dell’incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato, e nella consapevolezza che l’obbligo di cui viene a gravarsi è quello di osservare  e fare rispettare la normativa di sicurezza.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 6 del 5 aprile 2011  18 aprile 2011 

LA QUALIFICA DEL PREPOSTO

Ai fini della prova del ruolo di preposto, o comunque di supremazia rispetto al lavoratore, non è richiesto un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il proprio convincimento anche su un compendio probatorio costituito da testimonianze e/o accertamenti fattuali (fattispecie di attribuzione della qualifica prevenzionistica in base all’oggettività dei fatti , al giornale dei lavori e alle disposizioni dei testi).Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 6 del 5 aprile 2011  15 aprile 2011 

SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE : IL RUOLO E LA RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Con l’emanazione del D.Lgs.n. 626/1994, l’individuazione della figura del datore di lavoro pubblico, a fini prevenzionali, ha acquisito un impulso via via sempre maggiore, anche per il fatto che questa nozione non era codificata nel sistema normativo precedente. Attualmente il datore di lavoro pubblico in ambito prevenzionistico è definito con valenza generale nell’art. 2, comma 1, lettera b),  secondo periodo, D.Lgs.n. 81/2008. In base alla legislazione vigente, la responsabilità gestionale nell’ambito della Pubblica Amministrazione è affidata alla figura del dirigente pubblico.Nell’ambito delle amministrazioni pubbliche,gli organi di governo sono titolari dei poteri di indirizzo politico-amministrativo, di dotazione organica, strumentale ed economico-finanziaria, e delle funzioni di controllo dell’ente; ai dirigenti spetta, invece, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse assegnate e la gestione del personale. Il principio della distinzione- separazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione assume una valenza fondamentale nella regolamentazione e nella delimitazione dei rispettivi ambiti di azione. Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 6 del 5 aprile 2011  11 aprile 2011

RESPONSABILITA’ DEL PREPOSTO

Non compete al preposto, quale responsabile del cantiere, bensì al datore di lavoro, l’organizzazione del lavoro, la predisposizione delle misure di sicurezza, il controllo del rispetto delle stesse da parte dei lavoratori.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 5 del 22 marzo 2011. 29 marzo 2011

SICUREZZA: l’obbligo del ricorso alla migliore tecnologia disponibile

L’aricolo 15, D.Lgs. 81/2008, ha previsto l’obbligo di eliminare tutti i rischi e, qualora questo non sia possibile, almeno ridurli al minimo anche in funzione delle “conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”: Il ricorso alla migliore tecnologia disponibile presuppone l’aggiornamento delle macchine e degli impianti all’evoluzione della tecnica e del progresso tecnologico. La Giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, ha sempre interpretato  l’obbligo, per l’imprenditore-datore di lavoro, del ricorso alla MTD in maniera piuttosto restrittiva. Questo orientamento rigorista derivava essenzialmente dal presupposto di dover dare assoluta preminenza al bene della sicurezza e della salute della popolazione o dell’uomo-lavoratore. Appare fondamentale, quindi, comprendere quale sia la giusta interpretazione  degli obblighi normativi in materia.                                          Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 4 dell’8 marzo 2011. 18 marzo 2011

INFORTUNIO E RESPONSABILITA’ DEL CAPO CANTIERE

Il capo cantiere è certamente persona adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i dipendenti ovvero terze persone estranee ai lavori. Né ha alcun rilievo che potessero esservi ulteriori garanti della sicurezza dei lavoratori, in quanto se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione..Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 4 dell’8 marzo 2011.      14 marzo 2011

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE: UNA NUOVA FIGURA IN CANTIERE PER VALUTARNE L’IDONIETA’

 Tra le novità più importanti introdotte dal D.Lgs.n 81/2008 è quella prevista dall’art.30, il quale ha previsto il principio della capacità esimente dalla responsabilità amministrativa dei modelli di organizzazione e di gestione. Tuttavia, questa impostazione sembra essere destinata più marcatamente a organizzazioni di grandi dimensioni e poco adatta, invece, alla piccola e media impresa. Le modifiche apportate dal D.Lgs.n 106/2009 all’art.16, TU, hanno collegato l’istituto alla delega e il relativo obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro alla efficace attuazione del modello di gestione, ponendo in evidenza la matrice antinfortunistica del modello stesso ed evidenziando la necessità di un controllo favorendo la nascita di figure specializzate, per settori particolari come l’edilizia, alla sua attuazione.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 4 dell’8 marzo 2011.      11 marzo 2011

 SICUREZZA DELLE MACCHINE:RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE

La delega di funzioni ex art 16 del D.Lgs. n.81/2008 è limitata all’attuazione delle norme di igiene e prevenzione all’interno dell’azienda, ma essa non opera in relazione ai prodotti commercializzati all’esterno. Il datore di lavoro, nella sua qualità di “imprenditore”, non può trasferire in capo ad altri la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai suoi dipendenti (in questo caso gli acquirenti utilizzatori di prodotti privi dei requisiti di sicurezza), poiché si consentirebbe per via negoziale di sottrarsi agli obblighi di garanzia nascenti dall’articolo 40 c.p. e quindi di intaccare il principio di inderogabilità del precetto penale.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 3 di febbraio 2011.  3 marzo 2011

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro nella movimentazione manuale dei carichi (artt 167 e segg. del D.Lgs 81/’08) deve disporre misure organizzative necessarie o ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,  per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, è necessario che egli adotti le misure organizzative necessarie, ricorra ai mezzi appropriati o fornisca ai lavoratori stessi  mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 3 di febbraio 2011.  21 febbraio 2011

DATORE DI LAVORO DI UNA AZIENDA OSPEDALIERA

Nelle strutture pubbliche di una certa rilevanza e complessità è ricorrente la suddivisione dell’attività funzionale in distinti settori, rami, servizi, in ordine a ciascuno dei quali vengono preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia, e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari inerenti a quel servizio. Dal che discendono i connessi obblighi in materia antinfortunistica. Il potere gestionale si deve accompagnare a poteri di decisione e spesa,ma sono le funzioni espletate che comportano di per sé obblighi di assunzione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a prescindere anche da atti formali di individuazione dei singoli soggetti gravati dall’obbligo di garanzia.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 3 di febbraio 2011.18 febbraio 2011

SALUBRITA’ NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Con l’accordo della conferenza unificata 18 novembre 2010 il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali hanno steso delle linee guida volte al miglioramento della salubrità e della sicurezza degli ambienti scolastici , privilegiando la riduzione dei principali fattori di rischio ambientali per asma ed allergia, al fine di contrastare l’incidenza di queste patologie dell’infanzia e dell’adolescenza e diminuire il loro impatto  socio-sanitario ed economico.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 3 di febbraio 2011.17 febbraio 2011

 Particolato

Filtri a maniche: parametri operativi per la riduzione delle emissioni

Nelle centrali termoelettriche la combustione costituisce il processo di rilascio di energia termica, in quanto rappresenta, attualmente, il metodo più semplice ed economico per sfruttare l’energia chimica posseduta dai combustibili fossili. I principali composti inquinanti (NOx, CO, SO2, articolato,etc.), che vengono rilasciati in atmosfera dai sistemi energetici, sono il risultato più o meno diretto delle reazioni di combustione.Tratto da "tecnologie&soluzioni per l'ambiente" di “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 2 di febbraio 2011.11 febbraio 2011

 

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO TRA ADEGUAMENTI E INTEGRAZIONI

Abbandono di rifiuti e tenuta di registro di carico e scarico e compilazione dei formulari di trasporto sono i punti “nevralgici” del processo di riforma del sistema sanzionatorio messo in atto dal D.Lgs. n. 205/2010. Inoltre per effetto dell’art.36 del D.Lgs. n. 205/2010, sono stati introdotti due nuovi articoli: il 260-bis, relativo all’inadempimento al SISTRI e il 260-ter relativo alle sanzioni amministrative e accessorie per fermo e confisca.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 2 di febbraio 2011.4 febbraio 2011

 

 Emissioni di COV. Relazioni nazionali

La decisione della commissione del 22 luglio 2010 reca la nuova modulistica per la presentazione, da parte degli Stati membri dell’Unione, della relazione sull’attuazione della direttiva 2004/42/CE “relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili” per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2010.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010. 19 gennaio 2011

COV. METODOLOGIE DI CALCOLO

La Direttiva 2010/79/UE della Commissione del 19 novembre 2010, in questione modifica l’allegato alla direttiva 2004/42/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili, sostanzialmente ampliando  le metodologie analitiche riconosciute per il calcolo dei valori limite di COV autorizzati, ora conducibili anche secondo la norma ISO 11890-1.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010. 14 gennaio 2011

INCIDENTI MARINI. PIANO DI PRONTO INTERVENTO

Il D.P.C.M. 4 novembre 2010 reca approvazione del nuovo “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamento di idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini”, allegato al decreto medesimo, sostitutivo del precedente di cui al decreto dell’11 gennaio 1993, da intendersi quale piano di terzo livello temporale del piano nazionale comprendente già, al primo livello, i piani operativi di pronto intervento locale predisposti da ciascun capo di compartimento marittimo ovvero dalle province per quanto attiene all’inquinamento delle coste, e, al secondo livello, il piano di pronto intervento del Dipartimento della Protezione civile, coordinati dal Dipartimento medesimo ai sensi della legge n.225/1992.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010. 11 gennaio 2011

CONCORSO DI COLPA DEL LAVORATORE

Poiché le norme di prevenzione degli infortuni sono specificamente finalizzate ad evitare le conseguenze delle condotte negligenti o imprudenti dei lavoratori, queste ultime non possono avere efficacia scusante (seppur parziale) sui soggetti gravati dal debito di sicurezza. Ciò anche se il lavoratore abbia acconsentito a prestare la sua attività in una situazione di pericolo, in considerazione dell’indisponibilità del diritto alla tutela dell’integrità psicofisica.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010. 10 gennaio 2011

Merci pericolose 

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 ottobre 2010 ha fornito la nuova classificazione delle merci pericolose ai fini del trasporto marittimo, per quanto concerne, in particolare, i “perossidi organici”, con contestuale abrogazione del precedente decreto dirigenziale 24 giugno 2008, n.549..Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010.  5 gennaio 2010

Trasporto ferroviario

Il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n 191, ha definito le condizioni necessarie a realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, stabilite dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, così come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della Commissione 16 ottobre 2009. Queste condizioni concernono la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l’esercizio e la manutenzione degli elementi di questo sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e sicurezza del personale che contribuisce all’esercizio e alla manutenzione dello stesso.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010.  4 gennaio 2010

INFORTUNIO IN ITINERE

Quando viene scelto un percorso diverso da quello ordinario per accedere o uscire dal luogo di lavoro, è il lavoratore che deve dare la prova della inagibilità o difficoltà di percorrere la via ordinaria.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010.  30 dicembre 2010 

IL RUOLO DEL RESPONSABILE SPP TRA PRECONCETTI E OPPORTUNITA’

Il D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs n.106/2009, ha definito la figura del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP, è necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In particolare, poi, per lo svolgimento della funzione di RSPP, è necessario possedere anche un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e di protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e di gestione delle attività tecnico-amministrative e tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010.  29 dicembre 2010

LAVORI DI SCAVO: RESPONSABILITA’ DEL CSE

Di fronte ad una situazione di imprevisto aumento del rischio infortunistico, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha l’obbligo di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento, eventualmente imponendo la sospensione dei lavori, in attesa dei necessari approfondimenti, e non può limitarsi a fornire ai lavoratori verbali e generiche indicazioni.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010.  28 dicembre 2010

AMIANTO. RESPONSABILITA’ DEL CdA PER GRAVI VIOLAZIONI SULLA TUTELA DEI LAVORATORI

Con la sentenza n 38991/2010 la S.C. ha ricostruito le diverse peculiarità della complessa e articolata responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione, in merito alla quale è stato riconfermato il principio per il quale in presenza di gravi, reiterate e sistematiche violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro si configura una responsabilità penale a carico di tutti i componenti. Inoltre, di rilievo la trattazione dei contenuti dell’obbligazione di sicurezza definiti dall’art.2087, c.c., e la qualificazione della posizione di garanzia, il principio dell’effettività dei compiti svolti, l’estensione del cosiddetto potere impeditivo, il rapporto tra amministratori in ordine alle deleghe e la legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni di fatto dei lavoratori.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010.  23 dicembre 2010

STRESS. LE INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE IL RISCHIO NEI GRUPPI OMOGENEI

Il 31 dicembre 2010, dopo diversi rinvii l’ultimo dei quali previsto dal D.Lgs.n.106/2009 è la scadenza legislativa per ultimare il processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato. In materia il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato, con lettera circolare 18 novembre 2010 , Prot. N. 15/SEGR/0023692, le indicazioni operative necessarie per questa valutazione individuate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza. Secondo quanto riportato nel documento ministeriale, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, suddivisa in due fasi, deve essere effettuata su tutti i lavoratori secondo gruppi omogenei di rischio. La prima fase consiste in una valutazione preliminare che prevede la rilevazione di indicatori oggettivi, la seconda, eventuale, deve essere effettuata solo in caso di rilevazione di elementi di rischio da stress lavoro-correlato.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 1 di dicembre 2010.  20 dicembre 2010   

SUGLI AMBIENTI CONFINATI, UNA GUIDA OPERATIVA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Sulla stessa scia del D.Lgs. n. 626/1994, anche il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha confermato la necessità della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, considerando tra questi il rischio di esposizione alle sostanze tossiche, asfissianti o infiammabili. Sono molte le morti e gli infortuni gravi associati alla presenza di queste sostanze  e la maggiore incidenza è riscontrata nelle attività svolte negli ambienti confinati dove possono svilupparsi condizioni ambientali che possono favorire l’incidente. Spesso, inoltre l’occasionalità delle operazioni in questi ambienti favorisce ancora di più il verificarsi dell’infortunio in quanto l’intervento risulta essere non adeguatamente pianificato e i lavoratori addetti alle operazioni non sono sufficientemente informati e formati. La guida operativa dell’ISPESL, dei Vigili del Fuoco e del Coordinamento tecnico  delle regioni e province autonome, - Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose. Art.66 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81: “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”-, ha come scopo principale quello di fornire indicazioni per l’individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi specifica per le attività di manutenzione, di riparazione, di controllo e di ispezione che si svolgono in ambienti confinati in cui sono presenti o possono svilupparsi, appunto, sostanze tossiche, asfissianti, infiammabili o esplosive.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 23 di dicembre 2010. 17 dicembre 2010  

ATTREZZATURE DA LAVORO: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER LA CONDUZIONE IN SICUREZZA

Tranne alcune attività lavorative, quali la manutenzione degli ascensori, la conduzione di generatori di vapore e il montaggio, modifica e smontaggio dei ponteggi, per le quali è previsto un percorso formativo ben preciso stabilito dalla normativa, per tutte le altre mansioni gli obblighi di informazione, di formazione e di addestramento per l’uso delle attrezzature di lavoro spettano al datore di lavoro e lo stesso deve stabilirne la durata, i contenuti e le modalità. Infatti, il D. Lgs. n. 81/2008 ha prescritto che spetta al datore di lavoro, a seconda dei casi, creare un programma di formazione e di addestramento per i giovani neo assunti o predisporre una procedura di verifica delle capacità per i lavoratori esperti. Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 23 di dicembre 2010. 16 dicembre 2010 

INFORTUNI SUL LAVORO: QUALI CRITERI E FINALITA’ DELLE PERIZIE ASSICURATIVE?

Lo scopo principale di un elaborato peritale su un infortunio sul lavoro è di coniugare contenuti tecnico-giuridici e una forma espressiva fruibile e comprensibile. Molto spesso questo criterio è disatteso, soprattutto quando deve essere descritto il funzionamentodi macchine che operano in impianti industriali non convenzionali, oppure se bisogna ricostruire la catena delle responsabilità in caso di appalti. Accurate fotografie descrittive e una perizia ben strutturata in differenti capitoli sequenziali riescono a raggiungere, in genere, l’obiettivo prefissato. La perizia è composta da una relazione e da allegati necessari a comprovare quanto esposto, non essendo prevista la sottoscrizione da parte dei dichiaranti. La raccolta degli allegati è un elemento giuridicamente indispensabile, in particolare se il contenzioso approda in giudizio. L’attività richiede nel suo complesso un’attenta pianificazione da parte del perito, propedeutica allo svolgimento del sopralluogo.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 23 di dicembre 2010. 15 dicembre 2010 

SICUREZZA SUL LAVORO

Con tre decreti 21 luglio 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rivalutato le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore dell’agricoltura, dell’industria e dei medici radiologi (in Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2010, n.257). Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 23 di dicembre 2010. 14 dicembre 2010 

DELEGA DI FUNZIONI ED OBBLIGO DI VIGILANZA

La delega di funzioni deve essere espressa, specifica, non equivoca e deve conferire al delegato poteri decisionali e di spesa adeguati alle attività, per il cui compimento essa viene conferita. Peraltro, pur in presenza di una valida delega di funzioni, esiste un residuo non delegabile, costituito dal dovere di vigilanza e da doveri di intervento sostitutivo da parte del delegante, in ordine a situazioni conosciute o che avrebbero dovute essere conosciute.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 23 di dicembre 2010. 13 dicembre 2010

Responsabilità del RSPP

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche in assenza di poteri di intervento e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio sul lavoro, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, tutte le volte in cui l’evento sia oggettivamente riconducibile ad una sua omissione “sensibile”; segnatamente in relazione alla mancata individuazione e segnalazione di uno o più fattori di rischio inerenti alle lavorazioni, alla mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, ed in genere con riguardo ad ogni situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e di segnalare al datore di lavoro.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 21 di novembre 2010. 10 dicembre 2010

Lavori in quota: i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

I sistemi che impediscono la caduta libera devono essere preferiti a quelli che arrestano la caduta libera in quanto non permettono la caduta dall’alto. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del TU sicurezza  di cui all’art 79 comma 2, deve fornire ai lavoratori DPI e/o i sistemi conformi ai requisiti  previsti dall’art.76. L’allegato VIII ha fornito un elenco delle attività  e dei settori di attività per le quali può rendersi necessario mettere a disposizione i DPI e/o i sistemi e delle indicazioni non esaurienti per la loro valutazione. Il datore di lavoro deve assicurare la formazione adeguata e organizzare lo specifico addestramento obbligatorio circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico del sistema di protezione individuale dalle cadute in quanto di terza categoria. I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento organizzato dal datore di lavoro e utilizzare i DPI e/o i sistemi messi a loro disposizione. Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 21 di novembre 2010. 25 novembre 2010

VIGILANZA E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO 

Deve ascriversi alla responsabilità del datore di lavoro un comportamento lassista e, comunque, omissivo sotto il profilo del controllo, imposto dalla normativa antinfortunistica, circa l’utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale, anche in occasione di lavori di breve durata.                                    Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 21 di novembre 2010. 20 novembre 2010

LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO: LA MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE

Il D.Lgs 81/’08, all’art.15, ha stabilito che, tra le misure generali per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere a eliminare tutti i rischi e, qualora questo non sia possibile, ridurli al minimo”in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”, con la previsione della riduzione dei rischi alla fonte. Occorre stabilire cosa si intende per minimizzazione del rischio infortunistico.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 20 di ottobre 2010. 10 novembre 2010

IL COSTO DELLA NON SICUREZZA

Prevenire e ridurre gli infortuni, in particolar modo quelli più gravi, sono azioni che devono essere perseguite, in primo luogo, per ragioni di ordine morale, ma anche per i benefici economici che l’investimento in sicurezza permette di perseguire. Tuttavia, a volte si ha una visione ristretta della problematica e si tende a considerare l’investimento nella prevenzione privo di ritorni economici reali e a valutare parzialmente i costi della mancata sicurezza. Per rendere consapevole l’impresa sui vantaggi dell’investimento in sicurezza e sul ruolo strategico che questo è in grado di assicurare all’organizzazione, è opportuno evidenziare in maniera concreta la relazione esistente tra i costi e i benefici delle politiche preventive.  Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 20 di ottobre 2010. 03 novembre 2010

DAGLI INFORTUNI ALLO STRESS: LA SICUREZZA E LA SALUTE NEL LAVORO SOLITARIO

Molto spesso i lavoratori svolgono la propria attività “da soli”.Il lavoro in solitario, se non a rischio, non è vietato o regolamentato, ma è opportuno comprendere quanto sia sicuro e non controproducente per la salute. La casistica delle occasioni lavorative non a rischio ma comunque solitarie è molto vasta ed è sempre raccomandabile una attenta valutazione dei rischi  e la predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione senza sottovalutare nulla già in partenza. In primis, occorre tenere presente che chi lavora da solo deve contare solo su se stesso e questo può essere già di per sé un fattore di stress o di disagio.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 20 di ottobre 2010. 02 novembre 2010

FORMAZIONE DEI LAVORATORI: IMPORTANTI INVESTIMENTI SU COMPETENZA E CONOSCENZA

L’importanza della formazione dei lavoratori è stata ampiamente sottolineata sia dal decreto legislativo n 81/2008 sia dal correttivo D.Lgs. n. 106/2009, i quali hanno sottolineato la funzione che riveste nello sviluppo della cultura della prevenzione negli ambienti di lavoro. Per il 2010 la formazione è una parte preponderante degli impegni che coinvolgono le istituzioni e le parti sociali e il Governo, di intesa con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha voluto proseguire la politica degli investimenti proprio nel settore della competenza e della conoscenza.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 20 di ottobre 2010. 27 ottobre 2010

Allegati 3A e 3B al TU: semplicità e certezza i criteri per definirli

Il D.Lgs. n.106/2009 ha stabilito, con la modifica apportata all’art. 40, TU, che gli allegati 3°, “Cartella sanitaria e di rischio” e 3B, “Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”, siano ridefiniti con uno specifico decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali disciplinando anche una modifica delle modalità di trasmissione delle informazioni contenute nell’Allegato 3B. Al fine di rendere semplice, efficace ed efficiente il sistema di raccolta e di gestione dei dati sanitari, l’ANMA, in seguito ad un primo periodo di applicazione della norma in materia e dopo alcune riflessioni, ha elaborato una serie di interessanti proposte.                                                     Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 20 di ottobre 2010. 26 ottobre 2010

IL RISCHIO ELETTRICO. QUALI MISURE DI SICUREZZA ADOTTARE PER EVITARE IL PERICOLO DA CONTATTO

In un cantiere temporaneo e mobile, il mutamento delle aree di lavoro dovuto all’avanzamento dei lavori, la presenza di polvere e di acqua, la presenza di lavoratori di imprese diverse, sono aspetti che impongono al datore di lavoro di porre particolare attenzione anche ai rischi di natura elettrica. Al riguardo è opportuno ricordare che con il decreto legislativo n. 81/2008 il legislatore ha stabilito che il datore di lavoro ha sempre il dovere di adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi, compresi quelli di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.Pertanto anche nei cantieri è obbligatorio salvaguardare l’incolumità dei lavoratori dai rischi derivanti dai contatti elettrici diretti e indiretti, dall’innesco e dalla propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, ad archi elettrici e a radiazioni, dall’innesco di esplosioni, da fulminazione (diretta e indiretta), da sovratensioni e da altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.     Tratto da Lavoro Sicuro di “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 4 di settembre/ottobre 2010.21 ottobre 2010

PROCEDURE DI SICUREZZA. COME DEVE ESSERE ORGANIZZATO IL CANTIERE PER GARANTIRE LA TUTELA DEGLI ADDETTI?

Le procedure di sicurezza sono norme di comportamento che possono essere predisposte al fine di ridurre i rischi legati alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro, derivanti dalle specifiche attività svolte. La predisposizione di queste procedure rientra tra le azioni che sono condotte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi di quanto disposto dall’art.33, D.Lgs n. 81/’08, cosiddetto Testo Unico Sicurezza. L’adozione delle procedure di sicurezza nel caso di un cantiere edile ha il vantaggio sostanziale di consentire una diffusione più capillare delle informazioni riguardo ai rischi legati a specifiche lavorazioni.   Tratto da Lavoro Sicuro di “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore” n 4 di settembre/ottobre 2010.  19ottobre 2010

TESTO UNICO AMBIENTALE: LE nuove

 modifiche per VIA, AIA ed emissioni

Con il Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n 128, è stato approvato un nuovo importante decreto correttivo del codice ambientale.Dopo il commento sulle modifiche alla parte generale sui principi, su questo numero vengono analizzate le novità sull’atorizzazione ambientale integrata (AIA), VIA e VAS. In particolare l’AIA, prima contenuta nel D.Lgs. n,59/2005, viene trasposta all’interno della Parte seconda, D.lgs 152/2006, con lo scopo di accentrare in un unico testo normativo le disposizioni concernenti le diverse autorizzazioni ambientali, la verifica dell’impatto ambientale di nuovi progetti ed opere, nonché il raccordo tra le relative procedure amministrative.         ..........................Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 18- settembre 2010) - 5 ottobre 2010

POLIZIA VETERINARIA

L’esigenza di adottare un piano di controllo sanitario e di gestione dei rischi rilevati nel settore avicolo rurale che introduca, tra l’altro, l’attuazione dimisure di biosicurezza nonché un sistema di accreditamento delle strutture che commercializzano questi animali in ambito extraregionale ha portato all’emanazione del decreto ministeriale 25 giugno 2010. In particolare, l’allegato A al decreto ha specificato in modo dettagliato le misure di prevenzione, di controllo e di sorveglianza che devono essere attuate obbligatoriamente sull’intero territorio nazionale nell’ambito del settore avicolo rurale.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 18- settembre 2010) - 4 ottobre 2010

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L’esercizio di attività a ridotto inquinamento atmosferico, individuate nell’Allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991, è sempre soggetto, pena l’applicazioni delle sanzioni previste dall’art. 279, D.Lgs. n. 152/2006, o al rilascio di un’autorizzazione che ne abiliti l’esercizio previa loro specifica individuazione o all’adempimento degli obblighi stabiliti in materia di procedure semplificate previste per le predette attività dall’art.5, D.P.R.n. 175/1991, essendo invece escluso l’obbligo di richiedere l’autorizzazione esclusivamente per le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo..Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 18- settembre 2010) -  30 settembre 2010

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel sistema di organizzazione aziendale della prevenzione

Introdotto dal decreto legislativo 626/1994, la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che compone, con il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la parte più importante del sistema di gestione della sicurezza aziendale, è un soggetto di tale importanza nel sistema della sicurezza che il legislatore ne ha previsto la costituzione in tutte le aziende. Tuttavia, occorre comprendere e definire il ruolo, i poteri e le responsabilità di questo soggetto e quali sono i rapporti con le altre figure nel sistema di organizzazione aziendale della prevenzione.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 18- settembre 2010) -  29 settembre 2010

INFORTUNIO PER CAUSA VIOLENTA

Con riferimento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell’ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell’ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’etiopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 18- settembre 2010) -  28 settembre 2010

SALUTE SUL LAVORO

Con il decreto 30 luglio 2010 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato la delibera 14 aprile 2010, n 42, del Presidente-Commissario straordinario dell’INAIL, volta a semplificare il procedimento relativo alla denuncia di malattia professionale per via telematica da parte del datore di lavoro.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 18- settembre 2010) -  27 settembre 2010

Siti di interesse nazionale (SIN). Dragaggio.

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 agosto 2010, modifica la tabella A2 dell’Allegato A al D.M. 7 novembre 2008 , indicato al titolo già richiamata dall’art 6 quater , D.L.608/2008, convertito in legge n 13/2009, quanto alla modalità di conduzione delle analisi per la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo H7, “cancerogeno”, in materia di bonifica di siti di interesse nazionale ricadenti in mare e relative operazioni di dragaggio.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 17- settembre 2010) -  22 settembre 2010

PENDENZA DELLE VIE DI ESODO /ESTINTORI NECESSARI IN AUTORIMESSA/VARIAZIONI SOSTANZIALI IN EDIFICI ADIBITI A UFFICIO

In questo numero Ambiente& Sicurezza propone tre quesiti in materia di progettazione antincendio. Nel primo chiarimento è analizzata la normativa in materia di vie di esodo ed è approfondita  nel particolare quella inerente alla pendenza massima che possono avere i corridoi e i passaggi nelle vie di esodo nei locali di pubblico spettacolo. Il secondo quesito considera il caso di una autorimessa per la quale occorre sapere se il numero degli estintori deve essere calcolato in riferimento all’intera autorimessa oppure per singolo compartimento. Infine, è stata individuata la normativa di riferimento per un ufficio completamente ristrutturato.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 17- settembre 2010) -  21 settembre 2010

NOLO A CALDO

La mancata conoscenza del contenuto dei singoli contratti da parte del legale rappresentante di una società è irrilevante ai fini della sicurezza sul lavoro, qualora essi rientrino nella normale attività d’impresa, rispetto alla quale grava sul vertice gestionale l’assolvimento in generale di tutti gli obblighi imposti dalla normativa prevenzionistica.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 17- settembre 2010) -  20 settembre 2010

NUOVA DIRETTIVA MACCHINE : SANZIONI E SORVEGLIANZA GLI ELEMENTI CRITICI

Il 6 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 17, che ha recepito la direttiva 2006/42/CE (nuova direttiva macchine). La pubblicazione del decreto è stata posticipata rispetto alla data prevista dal provvedimento comunitario. In questo modo si è determinato un periodo transitorio che potrebbe comportare problemi per le macchine immesse sul mercato in questo lasso di tempo. Indipendentemente da questi aspetti, il nuovo decreto ha proposto elementi di novità positivi ai fini del miglioramento complessivo della sicurezza delle macchine immesse sul mercato, ma presenta ancora alcune carenze o incongruità soprattutto con riferimento al sistema di sorveglianza del mercato.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 17- settembre 2010) -  15 settembre 2010

VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI

La sostanziale tolleranza, da parte del datore di lavoro, di ripetute inosservanze degli obblighi di cautela da parte dei dipendenti loro impartite per evitare il verificarsi di infortuni, è fonte di responsabilità. È obbligo del datore di lavoro  esercitare con il massimo rigore i suoi poteri direttivi, fino al pieno esercizio del potere disciplinare, non essendo sufficienti generici richiami.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 17- settembre 2010) -  14 settembre 2010

MANOVRA.  TRA MODIFICHE E CONFERME  RINVIATA  LA     VdR  stress

Il 30 luglio 2010 è stata pubblicata la legge n. 122/2010 di conversione del decreto  legge 31 maggio 2010, n 78, sulla “manovra economica”, entrata in vigore il 31 luglio 2010. Tra le modifiche apportate in sede di conversione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è opportuno porre in evidenza la proroga al 31 dicembre 2010, per tutti i datori di lavoro del settore privato ( e, quindi, non solo pel le PA, come inizialmente previsto dall’art.8, comma 12, decreto legge n.78/2010), l’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato che scadeva il 1 agosto 2010, ai sensi dell’art.28, comma 1-bis, decreto legislativo n 81/2008. Inoltre, è stato differito di 12 mesi il termine per l’emanazione dei decreti attuativi che riguardano gran parte della Pubblica Amministrazione (le Forze Armate, l’Università, le scuole, ecc.) specificamente previsti dall’art 3, comma 2, primo periodo, Testo unico sicurezza, con una nuova scadenza fissata al 15 maggio 2011.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 17- settembre 2010) -  13 settembre 2010

IL RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL’INFORTUNIO

L’incarico al responsabile dei lavori da parte del committente (lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega), per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, ed implica necessariamente il conferimento dei poteri decisori, gestionali e di spesa necessari. Stante il rapporto critico-dialettico tra il committente e il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, è da escludere, sul piano logico-sistematico che il ruolo di responsabile dei lavori possa essere assegnato dal primo al secondo – pena l’inconcepibile identificazione tra soggetto controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere.La funzione di vigilanza del coordinatore per la sicurezza è “alta” e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. E’ dunque chiara la diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni  e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 17- settembre 2010) -  10 settembre 2010

GIUDIZIO DI IDONEITA’

Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n 114, ha modificato, in considerazione dei processi diagnostici e terapeutici intervenuti nel corso degli anni, i criteri valutativi relativi ai requisiti visivi necessari alla valutazione del giudizio di idoneità per l’iscrizione alle matricole della gente di mare.Il provvedimento è entrato in vigore il 6 agosto 2010.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 17- settembre 2010) -  9 settembre 2010

ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL LAVORATORE

La responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 cod.civ. è di natura contrattuale, per cui ai fini del relativo accertamento incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro-una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze-l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Pertanto, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art.1218 c.c., è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass.S.U. 30-10-2001 n 13533, della prova del fatto costituente l’adempimento e del nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno. Infatti, soltanto “una volta provato l’inadempimento consistente nell’inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento e il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell’osservanza del precetto dell’art. 2087 c.c e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro”.      Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 14- luglio 2010) - 8 settembre 2010

“LE PROCEDURE DI SISTEMA”: UNO STRUMENTO FONDAMENTALE ORGANIZZA PROGETTO ED ESECUZIONE

Uno dei principi più importanti introdotti dalla normativa comunitaria sulla sicurezza nei cantieri ha stabilito che un buon coordinamento nasce dalle prime fasi di progettazione, all’atto delle scelte tecniche, ritenendo opportuno che un coordinatore in fase di progettazione affiancasse i progettisti, al fine di fornire una interpretazione approfondita e trasversale alle varie discipline progettuali, capace di individuare gli aspetti più critici sui quali intervenire, eventualmente rivedendo alcune delle soluzioni già adottate.Alla base della normativa è presente un’altra ipotesi importante e, tutto sommato, logica ovvero che il progetto debba evolvere linearmente dai livelli preliminari fino a quelli esecutivi, laddove ogni aspetto dovrebbe essere noto e stabilito.Nei lavori pubblici questo assunto si incrocia in modo evidente con l’esigenza delle stazioni appaltanti di avere tempi e costi certi; non a caso l’istituto della “variante” è circoscritto a casi molto particolari e imprevisti.Questo è vero in teoria, la pratica propone percorsi meno deterministici e lineari; in realtà, raramente è stata sviluppata un’esperienza di coordinamento e di confronto professionale così come è stato delineato dalla norma. Occorre trovare, quindi, uno strumento che permetta di coordinare il progetto e l’esecuzione in tempo reale.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 14- luglio 2010) - 2 settembre 2010

SPAZI CONFINATI E SOTTERRANEI: LE DIVERSE FASI PROCEDURALI PER L’ACCESSO IN SICUREZZA

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in un comune del circondario catanese ha dovuto occuparsi  del passaggio di consegna nella gestione di un impianto di depurazione posto al servizio di un grosso complesso residenziale non servito da pubblica fognatura, ma ricadente in uno spiazzale destinato a parcheggio privato. In relazione soprattutto agli interventi di manutenzione che certamente saranno effettuati in seguito, è nato il problema di prevedere una fattispecie lavorativa per i dipendenti comunali, che in precedenza non era prevista fra quelle comprese nel documento di valutazione di cui agli artt. 17 e 28, D.Lgs 9 aprile 2008, n 81. In uno stesso ambiente confinato potrebbe verificarsi una combinazione di rischi associati alla presenza di uno o più agenti che possono avere più di un effetto concomitante, sequenziale o indipendente. Al fine di rendere più sicuro l’accesso all’interno dell’impianto di depurazione sotterraneo esaminato, è necessario attuare una procedura per fasi.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 14- luglio 2010) - 31 agosto 2010

TOSSICODIPENDENZA: UNA RICERCA ANMA STUDIA I PRIMI DATI RICAVATI

Dopo l’entrata in vigore dell’intesa della Conferenza unificata 30 ottobre 2007, “Intesa ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza”, e dell’accordo della Conferenza Stato-Regione 18 settembre 2008, “Accordo ai sensi dell’art.8, comma 6, dell’intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007, sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolmità e la salute dei terzi”, l’Associazione nazionale medici d’azienda e competenti ha proposto agli associati la predisposizione di un Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione dei provvedimenti e per evidenziare le criticità emerse dall’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 14- luglio 2010) - 30 agosto 2010

 

INFORTUNI SUL LAVORO: AL PROCEDIMRNTO PENALE E’ PREFERITA LA DEPENALIZZAZIONE

Con la pubblicazionedel D.Lgs. n. 758/1994 la disciplina sanzionatoria in tema di prevenzione degli infortuni degli anni Cinquanta ha subito un importante cambiamento di impostazione, fornendo la possibilità di trasformare i reati con la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda in illeciti amministrativi.La nuova procedura è stata accolta con piena soddisfazione da quasi tutte le parti sociali perché aveva adeguato il sistema prevenzione alla nuova cultura del lavoro.L’unica preoccupazione era stata presentata dalle associazioni sindacali preoccupate da una diminuzione, per i datori di lavoro, della deterrenza a commettere irregolarità.La nuova disciplina ancora in vigore si basa sul semplice concetto secondo il quale la maggior parte delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro erano sempre considerate reati puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda per le quali il D.Lgs. n. 758/1994 aveva previsto una causa speciale di estinzione collegata al tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e il pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa .Vista la semplificazione procedurale, molti contravventori, o presunti tali, scelgono la via della depenalizzazione per non dover discutere la contravvenzione in sede istituzionale.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 14- luglio 2010) - 26 agosto 2010

DALL’ART.16 DEL TESTO UNICO, I CONFINI E LE CARATTERISTICHE PER LA DELEGA E LA SUBDELEGA

Principio ormai saldamente acquisito, la delega di funzioni nel sistema dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro era entrato nel quadro normativo del settore già con il D.Lgs 626/94, il quale aveva implicitamente ammesso la delegabilità di quasi tutte le funzioni datoriali.Tuttavia, il vero cambiamento è stato compiuto con l’emanazione del Testo Unico il quale, all’art.16, ha previsto in modo esplicito l’ammissibilità della delega disegnandone in modo piuttosto preciso e convincente i confini e le caratteristiche principali.Con il D.Lgs 106/2009 il legislatore ha anche previsto, opportunamente, la possibilità per il delegato di subdelegare alcune delle sue funzioni.Tuttavia, una materia così delicata sta continuando a creare difficoltà interpretative, anche alla luce della giurisprudenza estremamente “severa” sul punto.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 14- luglio 2010) - 23 agosto 2010

MANCATA ANALISI DEI RISCHI

Il titolare di uno stabilimento è destinatario diretto delle norme antinfortunistiche ai sensi del D.P.R. n 547 del 1955 ed è, quindi, suo dovere attivarsi per evitare il verificarsi di infortuni, tra l’altro, facilmente prevedibili. Il preposto alla sicurezza, in funzione del proprio ruolo, è deputato alla osservanza delle norme antinfortunistiche e della sicurezza del lavoro “con ampia autonomia decisionale e di spesa”, “assumendosi ogni responsabilità penale in ordine ai fatti che potessero derivare dalla mancata applicazione delle suddette norme o da imperizia, negligenza e imprudenza nell’esplicazione di dette mansioni”.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 14- luglio 2010) - 5 agosto 2010

LA DELEGA DI FUNZIONI NEL SETTORE PUBBLICO

L’esigenza di individuare le aree di responsabilità in ambito della prevenzione degli infortuni e dell’igiene nei luoghi di lavoro è condizionata dal fenomeno legato alla “ripartizione delle competenze”.La situazione determina un intrecciare di profili operativi e di competenze non sempre chiaramente districabili sotto il profilo della valutazione giuridica. Per cui spesso le violazioni sono generate dalle condotte materiali di più soggetti, il che pone il problema della distinzione, attraverso un sottile processo di analisi, dei singoli profili di responsabilità. Le problematiche che ne derivano sono amplificate nel settore pubblico dalle difficoltà di coniugare l’assetto delle responsabilità con l’esistenza di procedure di lavoro spesso complesse, frazionate sotto il profilo della competenza funzionale condizionate anche dai principi che presiedono all’azione delle pubbliche amministrazioni. E’ necessario, quindi, risolvere il problema di individuale i differenti piani di responsabilità, ponendo in evidenza, se esistono, le differenze tra il settore privato e quello pubblico.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 14- luglio 2010) - 3 agosto 2010

 SUL RISCHIO ASSICURATIVO CALCOLO DEL TASSO PONDERATO TRA EFFETTIVO E NORMATIVO

Al fine di sostenere economicamente il lavoratore infortunato, lo Stato ha previsto a carico del datore di lavoro la stipula di in contratto assicurativo obbligatorio a favore dei lavoratori addetti alle attività pericolose con rischio di possibili infortuni sul lavoro.L’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma anche da altre disposizioni speciali dirette soprattutto a estendere la tutela INAIL a nuove categorie di lavoratori.Il lavoratore rientrante nell’obbligo assicurativo, in caso di infortunio o malattia professionale, è tutelato dall’Istituto con prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto ad assicurarlo presso l’INAIL, lo stesso ha diritto alle prestazioni.Sul tema è analizzato un metodo per utilizzare i dati INAIL, ai fini della valutazione del rischio assicurativo RCO.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 13- luglio 2010) - 2 agosto 2010

REACH

Il regolamento (UE) della Commissione 20 maggio 2010, n.453/2010, in vigore dal 20 giugno 2010, ha modificato l’Allegato II al regolamento (CE) n 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (cosiddetto regolamento REACH). Il regolamento n. 453/2010 apporta varie novità a partire dal 1 dicembre 2010 alle SDS (schede di sicurezza). Infatti, alla luce dei nuovi criteri di classificazione, di etichettatura e di imballaggio di sostanze e di miscele dettati dal regolamento n. 1272/2008 , il regolamento n 453/2010 ha sostituito l’allegato II al regolamento REACH che ha indicato i requisiti  per la compilazione delle schede dati di sicurezza.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 13- luglio 2010) - 30 luglio 2010

QUALITA’ DELL’ARIA E BLOCCO TRAFFICO  

Incombe sulla pubblica amministrazione l’obbligo di adottare tutte le possibili, e per questo esaustive, misure di informazione sul divieto di circolazione delle auto per ragioni di prevenzione dell’inquinamento atmosferico , in modo che qualunque utente  di queste strade non possa fondatamente affermare di non conoscere la disposizione, occorrendo, altresì, l’apposizione di cartelli indicanti il divieto su tutte le strade di accesso alla zona nella quale la circolazione è preclusa (Cassazione Civile, sezione II,8 giugno 2010, n 13730). Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 13- luglio 2010) - 27 luglio 2010

LA SUPREMA CORTE CONDANNA LA MANCATA PRESENZA DEL CSE

La Corte di Cassazione ha fornito il suo parere in merito a un incidente mortale occorso a un operaio, in un cantiere ormai in fase di conclusione, il quale stava sollevando un induttore con un paranco al quale era assicurata una corda.Nonostante il parere contrario di tutti i lavoratori presenti sul posto, l’addetto all’attività aveva proseguito nell’operazione, la corda sollevata al paranco si era spezzata causando la caduta dell’induttore sull’operaio stesso provocandone la morte. La Suprema Corte ha studiato la vicenda, per la quale era stato chiamato in giudizio il responsabile dei lavori colpevole di aver lasciato proseguire i lavori senza che fosse presente un CSE, e ha espresso il suo giudizio con sentenza 9 febbraio 2010, n. 5075.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 13- luglio 2010) - 26 luglio 2010

SUGLI  IMPIANTI ELETTRICI IN LOCALI  A USO MEDICO ASPETTI SPECIFICI E NORMATIVA TECNICA

Molta dell’attenzione prestata agli impianti elettrici nei locali a uso medico e assimilati deriva dalla maggiore esposizione allo shock elettrico e al non corretto funzionamento dell’impianto con il quale può trovarsi in contatto il paziente; l’interesse è concentrato soprattutto per ridurre due rischi, quello di microshock e i rischi specifici provocati dalla mancanza dell’alimentazione (continuità di servizio). Per esempio, quando una persona, in condizioni fisiche “normali”, entra in contatto con parti sottoposte a tensione, la corrente elettrica si distribuisce in tutto il corpo e solo una parte interessa la zona cardiaca, tuttavia è sufficiente una corrente di alcune decine di microampere per provocare la fibrillazione ventricolare e causare la morte. Occorre verificare in modo opportuno questo pericolo al fine di poter adottare le precauzioni più appropriate.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 13- luglio 2010) - 23 luglio 2010

LAVORI EDILI: NOZIONE DI “OPERA PROVVISIONALE”

Le attività dirette al disarmo del solaio (rimozione delle paratie) devono essere qualificate “opere provvisionali” , tali essendo i manufatti realizzati in un cantiere a servizio dei lavori daeffettuare, siano essi limitati a uno o più fasi delle operazioni costruttive, ovvero siano da riferirsi a tutta l’attività del cantiere e sino allo smobilizzo dello stesso. Trattandosi di manufatti temporaneamente utilizzati per il periodo necess ario all’esecuzione della posa del cemento armato, le paratie sono opere che vengono predisposte a tale fine e che, una volta terminata l’opera (definitiva) al cui servizio sono predisposte, devono essere smontate. E’ proprio la natura non ripetitiva ed estranea nelle caratteristiche fondamentali dell’opera che richiede la diretta sorveglianza di un preposto, ai sensi dell’art.123 del D.Lgs. 81/’08.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 13- luglio 2010) - 21 luglio 2010

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE TRA APPALTI PUBBLICI E SICUREZZA

Figura apicale obbligatoria dell’appaltatore, con compiti di organizzazione, di gestione e di conduzione del cantiere, il direttore tecnico di cantiere si occupa, in particolare, per conto dell’appaltatore/mandatario, dall’esecuzione concreta del contratto d’appalto con gestione diretta della relativa mano d’opera, coordinando e seguendo l’esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintendendo all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza, con confronto diretto con la direzione dei lavori  e i diversi esecutori.Per quanto riguarda gli appalti pubblici, la nomina di questo soggetto è sempre necessaria e l’incarico deve essere conferito con atto pubblico. Oltre a un ‘analisi della disciplina di riferimento, sono esaminati requisiti di cui deve essere in possesso il soggetto per poter assumere l’incarico di direttore tecnico di cantiere, sia all’interno dell’impresa sia all’esterno alla stessa.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 13- luglio 2010) - 20 luglio 2010

PREVENZIONE INFORTUNI : REATI DI PERICOLO ASTRATTO

Anche per i reati di pericolo astratto, è dovere del Giudice, in ragione della necessaria astrattezza della norma, valutare in concreto l’offensività delle condotte (di norma implicita nella configurazione del fatto), per valutare se sussista una divergenza tra tipicità e offesa medesima (fattispecie di operaio al lavoro in uno scavo nel raggio di azione di un escavatore impossibilitato a qualsiasi azione, in quanto in stato di messa in sicurezza). Cassazione penale, sez. III, 4 dicembre 2009, n 46719. Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 13- luglio 2010) - 19 luglio 2010

INFORTUNI E DECESSI SUL LAVORO: I DATI DEI PRIMI 4 MESI DEL 2010

La necessita di analizzare statisticamente gli infortuni mortali, rilevando le caratteristiche che possono aiutare a individuare le cause e, quindi, a determinare le misure di sicurezza che devono essere attuate, ha spinto una società di consulenza a organizzare un osservatorio infortuni sul lavoro in grado di monitorare in tempo reale gli incidenti mortali sul lavoro.Nei primi 4 mesi del 2010 l’osservatorio ha registrato 141 casi di decessi avvenuti in ambito lavorativo. La regione con il maggior numero di casi di morte è la Lombardia, con il 17,7%, seguono la Puglia ed il Veneto.La caduta di persone dall’alto è la principale causa di morte sul lavoro, seguita dal ribaltamento del veicolo/mezzo in movimento, dalla caduta dall’alto di gravi, dall’investimento di mezzo semovente e dal contatto con oggetti/mezzi in movimento, mentre i settori economici più colpiti sono l’agricoltura e le costruzioni.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 13- luglio 2010) - 16 luglio 2010

STRESS COLLEGATO AL MOBBING : VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il  mobbing è un comportamento nei confronti di una o più persone nell’ambito della stessa realtà lavorativa, che comporta diverse forme di aggressione che spesso sfruttano le debolezze psicologiche e fisiche della persona.Lo stress può essere causato dall’applicazione del mobbing, ma anche essere un metodo, se controllato, di sollecitazione e di spinta al miglioramento.Le due problematiche tendenzialmente sono associate, per lo più, a patologie di tipo nervoso o comportamentale dovute a determinate scelte da parte del datore di lavoro.Spesso le fonti reali del danno restano nascoste e questo non aiuta ad identificare problemi di redditività o di scarsa attenzione che si manifestano.E’ necessario, quindi, individuare queste motivazioni al fine di trarne un vantaggio, sia etico sia economico, ottemperando a quanto disposto, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, dalla normativa di riferimento.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 13- luglio 2010) - 12 luglio 2010

FERTILIZZANTI

Il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n75, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea, riordina e revisiona la disciplina in materia di fertilizzanti ed entrerà in vigore il 10 giugno 2010.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) - 9 luglio 2010

SOSTANZE CHIMICHE

Il regolamento UE n. 440/2010 della Commissione del 21 maggio 2010 stabilisce gli importi e le modalità di pagamento delle tariffe che debbono venire percepite dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, in forza del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) - 8 luglio 2010

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non esistendo né essendo concepibili aree di extraterritorialità esenti da tutela (bensì, più limitatamente, statuti giuridici a determinazione differenziata), è possibile affermare che il principio di “circolarità” della sicurezza costituisce un vero e proprio principium iuris; in quest’ottica va interpretato l’art.3, comma 2, del D.Lgs.81/’08, il quale, per alcuni settori particolari ha previsto la determinazione di statuti giuridici differenziati, sicchè le disposizioni del Testo Unico sono applicate “tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” .In particolare, per la pubblica amministrazione, su un piano più generale ma limitatamente all’adempimento fondamentale costituito dall’attività di valutazione dei rischi professionali, il legislatore ha posto la regola di uno statuto differenziato sulla valutazione dei rischi disciplinato dall’art.18, comma 3, D.Lgs.81/’08.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) - 7 luglio 2010

L’ESTINTORE: LA PRIMA DIFESA CONTRO I PERICOLI DELL’INCENDIO

Strumento antincendio maggiormente diffuso, l’estintore può essere utilizzato da chiunque abbia una preparazione di base.L’efficacia di questa attrezzatura è legata in modo particolare alla tempestività del suo utilizzo in caso di necessità; di conseguenza, una ottimale distribuzione spaziale degli estintori negli ambienti associata alla scelta dell’estinguente e all’efficace utilizzo sono alla base della riuscita dell’azione di contenimento dell’incendio.saranno analizzate, oltre la normativa di riferimento, anche le modalità di scelta dell’estintore, la classificazione degli stessi, le caratteristiche degli estinguenti e la corretta gestione e manutenzione dell’attrezzatura antincendio.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) - 6 luglio 2010

VIRTUOSITA’ DEL MODELLO 231 : LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI PER INTERESSE O VANTAGGIO

Sono ancora molti, purtroppo, gli infortuni e gli incidenti sui luoghi di lavoro e diventa sempre più necessario elevare, a tutti i livelli, la cultura della prevenzione, mentre le imprese devono garantire al proprio interno adeguata organizzazione tecnica, formazione dei lavoratori e un sistema di autocontrollo. Il D.Lgs 81/2008 ha definito le cratteristiche dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza idonei ad avere efficacia esimente dalla responsabilità prevista dal D. Lgs 231/2001 ed ha demandato alla Commissione consultiva permanente il compito di elaborare procedure semplificate per la loro efficace applicazione nelle piccole e medie imprese. Un sistema di autocontrollo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni porta alle aziende sostanziali vantaggi da ogni punto di vista e contribuisce a risolvere dialetticamente il problema della vigilanza sul comportamento dei lavoratori.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) - 1 luglio 2010

PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI

La responsabilità del subappaltatore per violazione degli obblighi di prevenzione e protezione contro gli infortuni sul lavoro è da escludersi, quando, in presenza di più subappalti, le attività da questo svolte rivestano completa autonomia rispetto alle altre lavorazioni eseguite nel cantiere dalle compresenti imprese appaltate, in quanto, in forza di detta separazione, non si verifica alcuna ingerenza di suddetto nelle diverse attività svolte e, altresì, rispetto alle connesse responsabilità dei soggetti che le presiedono. Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) - 30 giugno 2010

LA SICUREZZA COMPORTAMENTALE: METODOLOGIA ED ESPERIENZE PER LA PROGRAMMAZIONE

Numerose ricerche e analisi hanno evidenziato che il comportamento umano è la causa predominante degli eventi avversi che si verificano nelle organizzazioni durante le attività lavorative.Tuttavia, a queste analisi non fa mai seguito, purtroppo, un piano di azione organico, anche in aziende impegnate a fondo nel migliorare l’ambiente di lavoro, in termini tecnici e organizzativo-procedurali.E’ necessario migliorare i comportamenti intraprendendo un percorso interno di rimessa in discussione e di cambiamento della cultura aziendale. Questo processo è senza dubbio più difficile, impegnativo e di maggior durata degli interventi tradizionali. Ogni progetto di miglioramento dei comportamenti, infatti, vive di tempi, di difficoltà, di obiettivi e di caratteristiche diversi dagli altri perché, per poter funzionare, deve inserirsi nella realtà aziendale, comportamentale e, dunque, culturale già esistente.Sul tema vengono evidenziati le difficoltà e i benefici sperimentati in diverse esperienze sul campo, in aziende appartenenti a  diversi settori, di diverse dimensioni e paesi, fra cui l’Italia. Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) - 28 giugno 2010

RISCHI E TIPOLOGIA DI CONTRATTO: OBBLIGHI E METODI DI ANALISI SULLA VALUTAZIONE SPECIFICA

Il classico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di tipo “monogamico” tra due soli soggetti, sul quale si basava la tutela della precedente normativa, nel corso dell’ultimo decennio è stato affiancato da un sempre maggior numero di rapporti atipici, spesso “triangolari”, ossia caratterizzati dallo svolgersi alle dipendenze di un datore di lavoro e sotto la direzione di un altro. Tuttavia, occorre anche sottolineare che queste nuove forme contrattuali hanno generato il fenomeno della precarizzazione del rapporto di lavoro che geneticamente è mal conciliabile con la tutela del diritto alla salute del lavoratore; infatti, il ricorso a questi strumenti, definiti ancora “atipici” espone il lavoratore a rischi aggiuntivi rispetto al lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. E’ necessario concentrare l’attenzione, quindi, sulle principali criticità che caratterizzano l’obbligo gestionale della sicurezza nell’area del lavoro atipico e, soprattutto, comprende l’esatta portata del nuovo adempimento introdotto dal D. Lgs 106/2009, ossia la valutazione anche dei rischi connessi alla specifica tipologia di contratto di lavoro attraverso la quale è resa la prestazione.    Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) -         25 giugno 2010

MANUTENZIONE CABINE MT/BT: IL PROFILO PROFESSIONALE DEGLI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ

Il D. Lgs. N 81/2008 ha posto in capo ai datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto allo stato di salute e alla sicurezza. In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di formare ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza anche con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e alle procedure di prevenzione e di protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza. L’obbligo di affidare i compiti a lavoratori adeguatamente formati è richiamato anche dalla norma CEI 0-15, la quale ha fornito alcune disposizioni tecniche atte all’esecuzione degli interventi/verifiche di manutenzione nei locali adibiti a cabine elettriche MT/BT e su tutte le apparecchiature e i componenti installati negli stessi, sia di MT, sia di BT. Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) - 24 giugno 2010

UNA NUOVA VISIONE DI INSIEME PER GARANTIRE LA SICUREZZA CON I MODELLI DI GESTIONE

L’evoluzione normativa nel settore nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e la crescente sensibilità, soprattutto inerente all’etica e al concetto di impresa socialmente responsabile, hanno portato alla sempre maggiore esigenza di sviluppare la cultura del management in materia di sicurezza, non solo interpretato come mero adempimento normativo, ma come processo di crescita responsabile del valore aziendale. Difficilmente perseguibile in realtà piccole e molto piccole, questo obiettivo deve essere parte integrante del fine dei vertici aziendali delle realtà più complesse.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 11- giugno 2010) - 23 giugno 2010

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Ai fini della liquidazione della prestazione previdenziale, deve escludersi il cumulo dei postumi relativi a eventi verificatesi in data antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs 38/2000 e pertanto sottoposti al vecchio regime del DPR n. 1124/1965 in quanto lo stesso non risulta sostituito dalla disciplina successiva , bensì finisce per coesistere con il nuovo regime del D. Lgs 38/2000, continuando a regolare le situazioni giuridiche a esso riconducibili ratione temporis fino allo scadere dei termini revisionali. (Cassazione Civile, sezione lavoro, 13 aprile 2010, n 8761) - Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) - 22 giugno 2010

VDT e stress visivo: patologia o mero disturbo?

Uno dei rischi collegato all’organizzazione aziendale pubblica e privata è certamente quello relativo all’utilizzo del videoterminale. Il legislatore europeo ha posto particolare attenzione su questa problematica tanto da causare l’intervento della Corte di Giustizia nei confronti dell’Italia affinché fosse razionalizzato l’utilizzo del videoterminale. L’impostazione comunitaria è stata recepita dal D. Lgs.626/1994, poi riconosciuta dal D. Lgs. 81/2008. La nuova normativa ha riproposto una serie di definizioni e di principi dai quali non si può derogare e ha segnalato i rischi specifici connessi all’esposizione al VDT, in quanto il datore di lavoro, principale soggetto responsabile della tutela dell’igiene sul luogo di lavoro, quando effettua la valutazione del rischio ai sensi dell’art.28, D. Lgs. 81/2008, deve analizzare, in particolare, i rischi per la vista e gli occhi, i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico-mentale, l’ergonomia e l’igiene ambientale. Quindi, l’uso del videoterminale è possibile fonte di una serie di problemi che meritano attenzione e devono essere oggetto di gestione nel momento dell’organizzazione nel luogo di lavoro.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 12- giugno 2010) - 21 giugno 2010

Equo indennizzo

L’equo indennizzo e la rendita per malattia professionale sono istituti giuridici autonomi retti da regolamentazioni processuali e sostanziali distinte.La concessione dell’equo indennizzo, a differenza della rendita da malattia professionale, non è preordinata alla protezione dall’integrità fisica bensì alla tutela della peculiare condizione fisica venuta a determinarsi nel contesto del rapporto di lavoro, sicchè il beneficio, inserendosi nell’ambito del rapporto sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni, ha natura retributiva.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 10- maggio 2010) - 4 giugno 2010

INFORTUNIO CONSEGUENZA DI PRECEDENTE INFRAZIONE

Ai fini della riconducibilità dell’evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo,  invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente.(Cassazione Civile, sezione lavoro, 14 aprile 2010, n 8885).Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 10- maggio 2010) - 3 giugno 2010

PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI E RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE

L’art. 24, D.Lgs. n.758/1994, ha disposto che le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda possono essere estinte qualora il contravventore adempia alla prescrizione dell’organo di vigilanza nel termine previsto e provveda al pagamento, entro il termine dei trenta giorni, di comprendere, quindi, qualora nel processo penale per l’infortunio sul lavoro si giungesse ad assoluzione, se l’imputato ha diritto al rimborso delle somme già pagate.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 10- maggio 2010) - 1 giugno 2010

DPI e sostanze pericolose: come proteggere i lavoratori dal rischio chimico-biologico?

I rischi igienico-ambientali potrebbero essere responsabili della compromissione dell’equilibrio biologico dei lavoratori destinati a determinate attività durante lo svolgimento delle quali è fatto uso di sostanze che possono esporre gli addetti a fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica.Per contrastare questi pericoli è necessaria un’attenta valutazione dei rischi dovuti alle diverse lavorazioni e agli agenti chimici e biologici ai quali risultano esposti i lavoratori, individuando gli opportuni dispositivi di protezione individuale. E’ indispensabile anche una corretta informazione e formazione degli addetti alle mansioni a rischio sulla funzione dei DPI e, allo stesso tempo, l’adozione di procedure specifiche che devono disciplinare l’attività svolta dal lavoratore, compresa la manutenzione o la sostituzione dei DPI quando necessario per non vanificare l’obiettivo della tutela della salute.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 10- maggio 2010) - 31maggio 2010

ESPOSIZIONE AMIANTO IN EUROPA: LE NUOVE NORME COMUNITARIE DALLA DIRETTIVA 2009/148/CE

Il 5 gennaio 2010 è entrata in vigore la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo del Consiglio inerente alla protezione dei lavoratori esposti all’amianto durante l’attività lavorativa. E’ opportuno precisare, come prima cosa, che molte delle disposizioni introdotte da questa norma comunitaria sono già presenti nel quadro normativo italiano con la legge 257/1992, sulla cessazione dell’impiego dell’asbesto, il D.P.R. 8 agosto 1994, il D.M.6 settembre 1994, il D.Lgs. n.66/2000, il D.Lgs. n. 81/2008, con le correzioni apportate dal D.Lgs. n. 106/2009. Quindi, la legislazione italiana in materia è un riferimento certo e importante in UE. Sarà proposto un confronto della normativa comunitaria con le corrispondenti diposizioni italiane, in particolare con quelle del Testo unico Sicurezza.Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 10- maggio 2010) -  28 maggio 2010

CANTIERE: CULPA IN ELIGENDO DEL COMMITTENTE

In materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idonietà tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. La violazione di tale disposizione configura a carico del committente un’ipotesi di responsabilità per “culpa in eligendo”.(cassazione penale, sez IV, 22 settembre 2009, n 36869)     Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010) -  27 maggio 2010

CENERI DI PIRITE: PER LA CONSULTA NON SONO SOTTOPRODOTTI

Riprendendo una questione sollevata da un tribunale amministrativo in merito ad una vicenda nella quale agli imputati veniva contestata la violazione delle norme dettate in materia di gestione rifiuti dal D.Lgs. n. 22/1977, vigente all’epoca dei fatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 29 gennaio 2010, n 28, ha dichiarato illegittimo l’inquadramento delle ceneri di pirite, espressamente qualificate come sottoprodotti dal. 152/2006, successivamente modificato dal D.Lgs 4/2008.La decisione, peraltro, non si limita a rifiutare l’attuale qualifica delle ceneri di pirite come sottoprodotti, ma contiene anche alcuni interessanti aspetti di carattere generale relativi al potere dei giudici di applicare direttamente le norme europee e gli effetti delle decisioni della Consulta in materia penale.(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010) -  26 maggio 2010

PUNTELLAMENTI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA:NORME TECNICHE E TESTO UNICO

Una situazione di emergenza può manifestarsi in conseguenza di un evento pericoloso per l’incolumità delle persone, dei beni, delle strutture e degli impianti e richiedere interventi eccezionali e urgenti al fine di ripristinare la normalità.L’emergenza può essere causata da comportamenti umani, da avarie o guasti di macchine, di apparecchiature e di impianti o da eventi naturali.E’, quindi, opportuno analizzare situazioni di emergenza derivanti da eventi naturali, in particolare i terremoti, e i sistemi di puntellamento utilizzati per la messa in sicurezza delle strutture pericolanti, considerando puntellamenti, cerchiature,tirantature, ponteggi, mensole e torri di sostegno.(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010) -  25 maggio 2010 

LE NUOVE LINEE GUIDA ISPESL SUGLI SPAZI CONFINATI RISTRETTI IN PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

Ambienti nei quali non è prevista una presenza continuativa di lavoratori e ai quali si accede in modo discontinuo o saltuario per interventi di monitoraggio, di pulizia o di manutenzione, i luoghi confinati o confined-spaces presentano pericoli insidiosi che spesso possono risultare anche mortali, a causa della possibile formazione di atmosfere pericolose, asfissianti, tossiche, infiammabili o esplosive. Con la guida operativa “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”, l’ISPESL ha fornito alcuni chiarimenti sulle problematiche riguardanti gli ambienti confinati, dando indicazioni tecniche agli operatori della sicurezza e ai datori di lavoro per la corretta applicazione dell’art. 66, D. Lgs. N. 81/2008, il quale ha stabilito i principi base per la regolamentazione della materia.(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010) -  24 maggio 2010 

 REGISTRO EUROPEO DELLE EMISSIONI

La decisione della Commissione del 31 marzo 2010, n 2010/205 UE, riscrive il format del questionario tipo che gli stati comunitari dovranno compilare e inoltrare con cadenza triennale all’indirizzo della Commissione europea in ordine ai livelli significativi di emissioni, scarichi, etc…,del triennio, in modo da aggiornare il cosiddetto ”Registro Europeo PRTR” ( in G.U.C.E dell’ 8 aprile 2010 n 88). (Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010) -  21 maggio 2010 

UN SISTEMA DI QUALITA’-SICUREZZA PER PIANIFICARE IL CANTIERE

L’adozione di modelli organizzativi e di sistemi di gestione nel settore della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro ha subito un notevole rafforzamento con la pubblicazione della legge n 123/2007, prima, e del D.Lgs. n. 81/2008.Infatti, questi documenti sono stati riconosciuti come una reale opportunità, a livello aziendale e sociale, non solo per l’efficacia ai fini della prevenzione e del miglioramento della qualità e della produttività sul lavoro, ma anche come esimente sulla responsabilità amministrativa introdotta nell’ordinamento giuridico dal D.Lgs. n.231/2001.Con un adeguato sistema di gestione qualità e sicurezza è possibile attuare le attività di pianificazione, progettazione, esecuzione e verifica in maniera sequenziale e ciclica, fornendo, anche per l’apertura di un cantiere, le procedure che più si prestano all’integrazione tra produzione e sicurezza.(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010) -  20 maggio 2010

PROTEZIONE DAGLI AGENTI FISICI : LE INDICAZIONI DELLE REGIONI SULL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI

Prime indicazioni sulle modalità di prevenzione e di protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Questo l’oggetto del documento delle Regioni, in collaborazioni con ISPESL e ISS, 12 novembre 2009, n 1. L’esigenza di predisporre delle linee guida sugli agenti fisici nei luoghi di lavoro è nata dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 187/2005, sulla prevenzione e protezione dalle vibrazioni, e successivamente del D.Lgs. n 195/2006, sul rischio rumore, allo scopo di risolvere i più comuni quesiti proposti dai tecnici del settore. A seguito degli aggiornamenti legislativi intervenuti, sono state pubblicate le “Prime indicazioni applicative” sulle disposizioni generali relative agli agenti fisici, sul rumore e sulle vibrazioni, previste nei Capi I, II e III, Titolo VIII, D.Lgs.81/’08, completate, poi, con le integrazioni sul Capo IV (campi elettromagnetici), e quelle sul Capo V, titolo VIII, sulle radiazioni ottiche artificiali che entrerà in vigore il prossimo 26 aprile 2010. (Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010) -  19 maggio 2010

DATORE DI LAVORO DI FATTO: PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’

Il diritto penale del lavoro non è tanto diritto delle regolamentazioni contrattuali documentate, bensì diritto dei rapporti effettivi, sicchè la titolarità del rapporto di lavoro è insita nell’esercizio pieno  dei poteri datoriali, a prescindere dall’assunzione formale del lavoratore e dall’esistenza di un rapporto di lavoro  subordinato di altro tipo nei confronti del lavoratore medesimo. (Cassazione penale, sez IV, 22 settembre 2009, n 36878) - (Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010) -  18 maggio 2010

PREVENZIONE IN AGRICOLTURA : AL VIA IL PIANO NAZIONALE

Uno dei settori che presenta le maggiori criticità in materia di prevenzione e di protezione dai rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è quello agricolo. In questo ambito lavorativo è necessario provvedere in modo più marcato alle esigenze formative, informative e di supporto delle imprese e dei lavoratori. Partendo da queste esigenze, in analogia al settore dell’edilizia è stato predisposto un pino nazionale di interventi nel comparto dell’agricoltura-selvicoltura, parte integrante del “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”, già previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2007.(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010)- 14 maggio 2010

Dalla Regione Lombardia le nuove linee di indirizzo per la redazione del DUVRI

La Regione Lombardia- Direzione generale sanità , con decreto 29 dicembre 2009, n 14521, ha pubblicato le “Linee di indirizzo per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza”. Il documento è composto sostanzialmente di tre parti, la prima su termini e definizioni, la seconda sugli incombenti a carico dei soggetti obbligati alla redazione del DUVRI e la terza composta da una ricca modulistica utile alla predisposizione del documento. Le linee di indirizzo, pur contenendo alcuni cenni di approfondimento relativi alle problematiche specifiche al settore della sanità, costituiscono indubbiamente, un punto di riferimento utile per qualunque tipo di attività.(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010)- 13 maggio 2010

Obblighi di sicurezza e marcatura CE

La marcatura di conformità limita la sua efficacia nel rendere lecita la produzione, il commercio, e la concessione in uso delle macchine che, in quanto provviste della marcatura, risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la apposizione di detta marcatura CE non produce esonero dalle norme generali del codice penale (fattispecie di condanna di un datore di lavoro per l’utilizzo di una attrezzatura di lavoro marcata CE con modalità risultate fonte di pericolo e di danno per la sicurezza e la salute del lavoratore) (Cassazione penale, sez.IV, 22 settembre 2009, n 36889)(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 9- maggio 2010)- 11 maggio 2010

REACH

Regolamento (UE) n. 276/2010 della Commissione del 31 marzo 2010 recante modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione  delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici (G.U.C.E.L del 1 aprile 2010, n 86).(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8- aprile 2010)- 10 maggio 2010

DPI: NORMATIVA TECNICA

La Commissione europea, con le due decisioni del 18 marzo 2010 e 19 marzo 2010, ha disposto il ritiro dall’elenco delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dei riferimenti di norma in materia di dispositivi di protezione individuale, la EN ISO 4869-4:2000 e la EN ISO 353-1:2002(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8- aprile 2010)- 7 maggio 2010

DELEGA DI FUNZIONI E POSIZIONE DI GARANZIA

Il datore di lavoro individuale o l’amministratore delegato di una società possono delegare ad un terzo l’attuazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro poiché si tratta di compiti loro originariamente attribuiti. Non rientra nella delega di funzioni invece l’attività di controllo attribuita a singoli dipendenti sull’effettivo adempimento di tali misure e, in genere, ogni attività esecutiva delle direttive provenienti dai soggetti legittimati. La delega di funzioni si ha solo se al delegato vengono attribuiti poteri originariamente spettanti al delegante.(Cassazione penale, sez iV, 25 marzo 2010, n11582)   (Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8- aprile 2010)- 5 maggio 2010

ADR 2009       CON IL D.LGS. N. 35/2010 ANCHE LE ACQUE INTERNE TRA LE VIE DI TRASPORTO

Modifiche alle disposizioni concernenti il consulente per la sicurezza dei trasporti e disposizioni relative al recepimento delle regolamentazioni internazionali per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID) e per via navigabile interna (ADN), quest’ultimo al suo “esordio”nel panorama legislativo italiano. Queste, in sintesi, le novità contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 35, con il quale l’Italia ha finalmente recepito nel proprio ordinamento  la direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, sul trasporto interno di merci pericolose, sebbene gli Stati membri avessero dovuto recepire la direttiva entro il 30 giugno 2009.(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8- aprile 2010)- 4 maggio 2010

 ARIA. EMISSIONI DI INQUINANTI DA MACCHINE DA LAVORO

Commissione Europea 31 marzo 2010 modifica gli Allegati I, II, III, V e XIII, alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissioni di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotte dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, sostanzialmente sulla scorta di taluni studi condotti ai sensi dell’art.14-bis, direttiva medesima (in G.U.C.E.L. del 1 aprile 2010, n 86). (Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8- aprile 2010)- 30 aprile 2010

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE: GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI TERRA

Il Capitolo 1.3 codice IMDG (Amdt. 34-08), riguardante il trasporto marittimo di merci pericolose, ha previsto che il personale di terra impegnato nella gestione delle merci pericolose destinate a un trasporto o a una tratta marittima debba ricevere una formazione adeguata al ruolo e al tipo di formazione svolta. La periodicità della formazione è quadriennale, salvo modifiche sostanziali operative della società o legislative, dovrà essere presieduta da un docente “esperto” e dovrà poter essere dimostrata, in caso di verifiche ispettive, alle Autorità marittime.La formazione, dunque, già prevista anche da altri accordi di settore, opportunamente suddivisa in moduli (base, specifica e di sicurezza) assume un ruolo fondamentale nella prevenzione degli incidenti e nella gestione delle emergenze. La circolare del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto 24 novembre 2009, n 23, ha recepito le indicazioni del codice IMDG e ha formulato opportune istruzioni per una applicazione puntuale e omogenea delle norme internazionali. (Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8- aprile 2010)-29 aprile 2010

PREPOSTO “COMPETENTE”: IL NUOVO RUOLO GESTIONALE DOPO LE MODIFICHE AL TU

L’omessa o inidonea vigilanza sul comportamento del lavoratore spesso sono state causa di infortuni sul lavoro. Infatti, la sola valutazione del rischio con l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione individuate non sono sufficienti a eliminare ogni possibilità di incidente o di esposizione ed è necessario che sia effettuato un controllo continuo.Proprio per questo il testo unico sicurezza ha reso maggiormente incisivo e attivo il ruolo del preposto modellando, al tempo stesso, la sua formazione secondo un canovaccio coerente con le nuove competenze prevenzionali.Tuttavia, occorre osservare che durante questi primi mesi di applicazione della nuova disciplina sono emersi diversi profili critici che occorre approfondire e che riguardano principalmente i contenuti del ruolo prevenzionale di questo soggetto, il requisito delle competenze professionali, il rapporto con la qualifica contrattuale, la natura dell’obbligazione formativa e l’adeguatezza degli organigrammi e delle procedure aziendali.(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.IlSole24Ore”n 8- aprile 2010)-28 aprile 2010

QUASI–MACCHINE E MARCATURA CE: LE NOVITA’DEL D.LGS. n.17/2010

La “direttiva macchine”, la 89/392/CE, inerente alla disciplina della progettazione e della costruzione di tutte le attrezzature di lavoro, con l’eccezione di quelle espressamente escluse, e più volte corretta e integrata dalle successive direttive 91/368/CE, 93/44/CE, 93/68/CE, 95/16/CE, è stata modificata, infine, dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006. Quest’ultimo provvedimento comunitario, che avrebbe dovuto essere recepito nell’ordinamento giuridico italiano entro il 29 dicembre 2009, è statoattuato con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 17, pubblicato il 19 febbraio 2010. All’atto di recepimento della “nuova direttiva macchine” è stato abrogato, dall’art.18, D.Lgs. n. 17/2010, il D.P.R. n. 459/1996, a eccezione dell’art. 11, commi 1 e 3.(Tratto dal n 8 di aprile 2010 del periodico “Ambiente&Sicurezza.Il sole24 ore” )-27 aprile 2010

AGENTI FISICI SUL LAVORO: LO SVILUPPO DI BANCHE DATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il panorama normativo italiano riguardante l’esposizione professionale agli agenti fisici ha subito negli ultimi anni notevoli innovazioni per il recepimento di quattro nuove direttive europee sulle vibrazioni (direttiva 2002/44/CE), sul rumore (direttiva 20037107CE), sui campi elettromagnetici (direttiva 2004/40/CE) e sulle radiazioni ottiche artificiali (direttiva 2006/25/CE).Inoltre, questi quattro provvedimenti comunitari sono tutti confluiti nel più complessivo aggiornamento della legislazione avvenuto con l’emanazione del D.Lgs. n. 81/’08, recentemente integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106/2009, comprendente, tra l’altro, il Titolo I e il Capo I, Titolo VIII, con disposizioni di generale applicazione ed efficacia sanzionatoria anche sugli agenti fisici.(Tratto dal n 8 di aprile 2010 del periodico “Ambiente&Sicurezza.Il sole24 ore” )-23 aprile 2010

METODI DI ANALISI DEL RISCHIO PER LO STRESS LAVORO-CORRELATO

L’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro ha affermato che nell’Unione europea circa 40 milioni di lavoratori soffrono di stress legato all’attività lavorativa, con costi umani e costi economici significativi.E’ stato stimato che il 16%delle malattie cardiovascolari negli uomini e il 22% nelle donne siano dovuti allo stress lavoro-correlato, con un costo annuale nell’Unione europea di circa 20 miliardi di euro. Nel rapporto annuale sull’andamento infortunistico degli ultimi anni, l’INAIL ha evidenziato che in Italia  i “disturbi psichici lavoro-correlati” hanno avuto una consistenza pari a circa 500/600 casi denunciati l’anno, di cui larga parte individuati specificatamente come mobbing, concentrati nell’industria e nei servizi e tra i dipendenti dello Stato. Queste cifre hanno convinto le Istituzioni che il problema dello stress esiste e che è un problema da non sottovalutare; piu’ difficile sarà convincere gli attori della prevenzione che potrebbero essere i primi beneficiari dei risultati di una seria valutazione dei rischi che derivano dalle situazioni di stress nell’ambiente di lavoro.(Tratto dal n 8 di aprile 2010 del periodico “Ambiente&Sicurezza.Il sole24 ore” )-22 aprile 2010

TURBINE A GAS - COMBUSTORI DLN: COME RIDURRE LE EMISSIONI DEGLI OSSIDI DI AZOTO

I livelli delle emissioni da centrali termoelettriche sono necessariamente vincolati da esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle fonti energetiche e di tutela ambientale.In questo senso, particolare attenzione è stata dedicata ai combustori DLN, che impiegano l’aria eccedente rispetto a quella stechiometrica per ridurre la temperatura della fiamma, senza ricorrrere all’iniezione di acqua in camera di combustione.(Tratto dal supplemento al n 8 di “Ambiente&Sicurezza.Il sole24 ore” aprile 2010)-21 aprile 2010

NOZIONE DI "RISCHIO SPECIFICO" NEI LAVORI IN APPALTO

In tema di infortuni sul lavoro, l’esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell’art.7, comma 3, del D.Lgs n.626/1994 (attuale art 26, comma 3 del D. Lgs.n. 81/2008), dall’obbligo di cooperazione e di coordinamento  con l’appaltatore per l’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei “rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”, opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale – generalmente mancante in chi opera in settori diversi – nella conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. Non puo’ quindi considerarsi come rischio specifico, ai fini dell’applicabilità  della suddetta norma, quello che debba essere fronteggiato co l’impedire lo stazionamento di persone nel raggio d’azione di una macchina potenzialmente pericolosa essendo tale pericolo riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalle sue specifiche competenze.(Tratto da “Ambiente&Sicurezza.Il Sole24ore” n 7 -aprile 2010)-20 aprile 2010

RAEE : comunicazione annuaIe

 I responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono comunicare, entro il 30 aprile 2010, i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti dagli stessi e avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n.70/1994, modificato a tal fine. (Tratto da  "Ambiente&Sicurezza.IlSole24ore” n 7 -aprile 2010)-19 aprile 2010

I

ULTIMI  INSERITI

OPUSCOLO
"Alimentazione e Lavoro"
 

Schema correttivo del D. Lgs 81/2008
 21 luglio 2009


Sono disponibili  le presentazioni del Convegno:
FORMAZIONE E  SICUREZZA NEL SETTORE DEI TRASPORTI:
LA FORMAZIONE
 E LA SICUREZZA
NEL SETTORE
DEI TRASPORTI:

- TRAGUARDI RAGGIUNTI
 E  PROSPETTIVE
PER  IL  FUTURO -
 
FORMAZIONE E  SICUREZZA NEL SETTORE DEI TRASPORTI: Per effettuare il download delle Presentazioni del Convegno.


OPUSCOLI PER I LAVORATORI
Alcool e lavoro
Fumo e lavoro
Farmaci e lavoro
Alimentazione e lavoro


OPUSCOLO

Tutela della salute dei lavoratori over 50


OPUSCOLO INFORMATIVO FORMATIVO
per i Lavoratori esposti
ad inquinanti urbani


OPUSCOLO INFORMATIVO:

Esposizione della popolazione
generale ad inquinamento urbano


OPUSCOLO INFORMATIVO FORMATIVO

"Tutela della salute e prevenzione del doping per gli operatori del settore sportivo"

 

 

 

 

 

Testo coordinato D.lgs 81/2008 e s.m.i. (da www.lavoro.gov.it) - settembre 2009

 

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