Regolamento delle Scuole di specializzazione

 

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

La Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,approva il seguente Regolamento predisposto dall’Ufficio competente della Presidenza di Facoltà, ed adeguato alla nuova normativa ordinamentale delle scuole di specializzazione.

Art.1 Il Regolamento delle scuole viene deliberato dal Consiglio di Facoltà su proposta della Giunta e dell'ufficio coordinamento scuole.

Art. 2 Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono alla Facoltà di Medicina e Psicologia.

Art. 3 Sono organi della Scuola di Specializzazione: il Direttore, il Vice-Direttore ed il Consiglio della Scuola.

Art. 4 Il Direttore convoca e presiede il Consiglio della Scuola, provvede a rendere operative le delibere adottate, sovrintende al regolare funzionamento della Scuola, rappresenta la Scuola nei rapporti con la Facoltà e con l' Ateneo e ne è il responsabile amministrativo.
Il Vice-Direttore collabora con il Direttore e lo sostituisce in sua assenza, o in caso d'impedimento, o di delega su argomenti specifici.

Art. 5 Per ogni Scuola viene nominato un Coordinatore del tirocinio per ogni Struttura di adeguate dimensioni nell' ambito della rete formativa, con compiti di organizzazione e distribuzione delle attività didattico-formative specifiche della Scuola.
Viene, inoltre, nominato dal Comitato Ordinatore un Coordinatore con il compito di rappresentare ciascuna Scuola, ai fini della programmazione del percorso didattico professionalizzante del tronco comune.
Per ciascuna area (Medica, Chirurgica e dei Servizi) la Facoltà elegge un Coordinatore del tronco comune ai sensi del DM 1° agosto 2005, art. 2 - comma 7 (G.U. 258 del 5.11.2005). Il Coordinatore di Facoltà del tronco comune di ciascuna area ha il compito di coordinare ed armonizzare le proposte di organizzazione del tronco comune di ciascuna scuola

Art. 6 Il Consiglio della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria è costituito da:
- Professori di ruolo o fuori ruolo di I e Il fascia e Ricercatori Universitari;
- personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, con almeno 10 anni di servizio e, nell'ambito della quota di cui al DM 29.3.2006, pari al 10% dei docenti universitari. Questi ultimi docenti vengono nominati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM n. 242 del 21 maggio 1998,
- da una rappresentanza degli specializzandi nel numero previsto dallo Statuto di Ateneo.

Il Consiglio delibera e provvede in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza" e dalle normative (Decreto Riassetto Scuole di Specializzazione del 1° agosto 2005, DPR 382/1980; L. 341/1990; D.L.vo 257/1991; D.L.vo 368/1999; DM 242/1998, Statuto Università di Roma "La Sapienza" GU serie generale 27.11.99 n. 279; Regolamento della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università di Roma "La Sapienza".

In particolare il Consiglio:
-   programma le attività didattico formative della Scuola all'inizio di ogni anno accademico;
-   propone l'affidamento degli insegnamenti;
- provvede, attraverso una Commissione costituita da sei membri: Direttore, vice-Direttore, Coordinatori dell’attività didattico professionalizzante e da due rappresentanti degli specializzandi e tramite strumenti ed indicatori oggettivi, alla valutazione della continuità e della qualità didattica anche al fine di consentire al Nucleo di Valutazione della Facoltà di censire tale attività fra quelle sottoposte a verifica;
- formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti, con particolare riferimento alla necessità di rotazione degli specializzandi nell’ambito della rete formativa: strutture universitarie del SSD di riferimento della Scuola nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Sant' Andrea e strutture collegate;
- nomina i Tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell'apprendimento del singolo specializzando;
- propone affidamenti didattici aggiuntivi a personale ospedaliero della rete formativa;
- provvede a realizzare sistemi di registrazione oggettiva delle attività di ciascun specializzando, nonché la tipologia delle attività professionalizzanti che lo specializzando stesso deve eseguire;
- provvede alle incombenze relative alle prove di ammissione;
- propone convenzioni secondo la normativa vigente, la cui approvazione rimane di pertinenza del Consiglio di Facoltà.

Art. 7 I rappresentanti degli specializzandi, eletti secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, durano in carica tre anni. Essi sono eletti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico. Ove un rappresentante consegua il diploma, prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione, mediante elezione, con mandato che termina con il triennio degli altri rappresentanti.

Art. 8 Il Consiglio viene convocato dal Direttore, con un preavviso di almeno otto giorni. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in relazione ai punti di cui all'art. 5.
Il numero legale per la validità delle riunioni è determinato dalla presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, detratta degli assenti giustificati.

Art. 9 Il Direttore ed il Vice-Direttore sono eletti dai componenti del Consiglio della Scuola ivi compresi i rappresentanti degli specializzandi in apposita seduta del Consiglio della Scuola stessa convocata dal Decano. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Decano convoca le elezioni per la direzione della Scuola, almeno 45 giorni prima della scadenza.

Il Direttore è eletto tra i Professori di ruolo o fuori ruolo di I fascia del SSD di riferimento della scuola. Possono essere eletti anche Professori di ruolo o fuori ruolo di Il fascia del SSD di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo, o fuori ruolo di I e Il fascia, di uno dei predetti settori di riferimento.

Il Direttore ed il Vice-Direttore rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Le norme per la rieleggibilità decorrono dalla prima elezione fatta a norma del presente Regolamento.

Art.10 Tutti gli atti della Scuola sono conservati presso la Direzione della Scuola stessa.

Art.11 Modifiche al presente regolamento sono di competenza del Consiglio di Facoltà, sentiti i Direttori delle Scuole interessate.

NORME TRANSITORIE agli artt. 3, 7 e 9.
- a. Il ruolo di Coordinatore del Comitato Ordinatore di ciascuna nuova scuola è deliberato per il primo biennio dalla Facoltà nell'ambito dei professori della materia della tipologia della scuola (vedi DM 1° agosto 2005 - con questa dizione si ricomprendono tutte le scuole anche quelle senza ssd specifico).
- b. il nominato assume per un periodo non superiore a due anni la carica di coordinatore del comitato ordinatore. Il Comitato Ordinatore è deliberato dalla Facoltà ed è costituito da 6 componenti (oltre il Coordinatore) scelti tra i Professori o Ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola o dei SSD affini e da almeno un Professore, o Ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola così come indicato nelle schede della proposta di istituzione. Di norma non si può essere impegnati in più di un Comitato Ordinatore. Il Coordinatore svolge a tutti gli effetti le funzioni di Direttore della Scuola.
- c. In prima istanza, verrà eletto per il primo anno di corso delle Scuole di specializzazione dei nuovi ordinamenti un singolo rappresentante degli specializzandi, che sarà successivamente affiancato da altri eletti negli anni successivi fino al raggiungimento della quota di rappresentatività, previsto dallo Statuto di Ateneo.
- d. i direttori delle scuole ad esaurimento restano in carica fino al conseguimento del titolo da parte di tutti gli specializzandi dell'a.a. 2007/2008, in caso di pensionamento o altra causa di decadenza la carica può essere assunta dal decano o dal coordinatore del comitato ordinatore della nuova scuola, pertanto, la carica di direttore della scuola ad esaurimento non è incompatibile con quella di coordinatore del comitato ordinatore della nuove scuole.

Art.12  Il  presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera della Facoltà.

Preside

Prof. Vincenzo Ziparo

Segreteria didattica
Scuole di Specializzazione

Responsabile
Dott.ssa Andreina Ciaglia
Personale della Segreteria:
Sig.ra Manuela Atzeri
Sig.ra Daniela Pedicone
T 06 33775317 - 5100 - 5986

scuolespec.med2@uniroma1.it

F 06 33775431
Orario: Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 9,00-11,30 - Martedì, Giovedì ore 14,00-15,30
Via di Grottarossa 1035 - 1039
00189 Roma

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