Regolamento del Dipartimento di Filologia Greca e Latina
Articoli: 1 Attribuzioni del Dipartimento -
2 Afferenza al Dipartimento - 3 Organi del
Dipartimento - 4 Il Direttore del Dipartimento -
5 Il Consiglio di Dipartimento - 6
Attribuzioni del Consiglio - 7 La Giunta -
8 Rappresentanza ed Elezioni del Personale
Tecnico-Amministrativo - 9 Rappresentanza ed Elezioni degli
Studenti - 10 Articolazione Interna del Dipartimento -
11 Il Segretario Amministrativo - 12 Ricorso
al Rettore - 13 Norme Finali e Transitorie -
Allegato
ART. 1 Attribuzioni del Dipartimento
Il Dipartimento di Filologia greca e latina, Istituto con il
decreto rettorale del 5.4.1985, promuove e coordina l’attività di ricerca nei
settori indicati dal decreto e dalle sue successive modificazioni. L’elenco dei
settori scientifico-disciplinari e/o delle discipline di pertinenza del
Dipartimento è riportato in allegato. Il Dipartimento di Filologia greca e
latina
- coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche
mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed enti pubblici e privati,
secondo quanto disposto dal regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la
finanza e la contabilità;
- concorre, in collaborazione con il Collegio dei Docenti,
all’organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca
di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;
- concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi,
all’organizzazione dei Corsi di Perfezionamento, delle Scuole di
Specializzazione e di Master;
- concorre, in collaborazione con i Consigli di Corso di laurea o di
indirizzo, all’attività didattica degli insegnamenti afferenti al
Dipartimento medesimo;
- concorre all’eventuale sperimentazione delle nuove attività
didattiche previste dalla normativa vigente;
- promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e corsi;
- diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla
loro eventuale pubblicazione;
- promuove l’impiego delle nuove tecnologie applicate alla ricerca e
rivolte alla comunicazione anche con il ricorso all’editoria elettronica;
- coordina l’utilizzazione da parte dei docenti, dei ricercatori e
degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce
supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività
didattica facente capo alle discipline afferenti;
- svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi o dai
regolamenti.
ART. 2 Afferenza al Dipartimento
L’afferenza al Dipartimento è disciplinata dallo specifico Regolamento
d’Ateneo.
ART. 3 Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
ART. 4 Il Direttore del Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede
il Consiglio e la Giunta e stabilisce l’ordine del giorno delle
relative sedute. Il Direttore cura l’esecuzione delle delibere della Giunta e
del Consiglio; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del
Dipartimento; vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei
regolamenti nell’ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi
accademici e con le istituzioni esterne; esercita tutte le altre attribuzioni
che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Ai fini di
cui all’art. 1 del presente regolamento, il Direttore esercita le seguenti
attribuzioni:
- predispone annualmente le richieste di finanziamento e le
richieste di assegnazione di personale non docente per la realizzazione dei
programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell’ambito
dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell’attività didattica di cui
sopra;
- propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la
eventuale organizzazione di centri di studio, anche in comune con altri
Dipartimenti o Istituti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” o di altre
Università italiane o straniere o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche
o con altre istituzioni scientifiche. Predispone i relativi necessari
strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le
Università e gli Enti interessati;
- predispone annualmente una relazione sull’attività di ricerca e su
quella didattica svolte nel Dipartimento e la trasmette al Rettore;
- dirige ed organizza il personale tecnico-amministrativo;
- avvalendosi delle competenze e funzioni del Segretario
amministrativo, presenta al Consiglio di Dipartimento, entro i termini
previsti dagli Organi accademici il bilancio preventivo e il conto
consuntivo secondo le disposizioni del Regolamento d’Ateneo per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, con una relazione
illustrativa dei risultati conseguiti. La relazione viene trasmessa al
Rettore;
- mette a disposizione del personale docente i mezzi e le
attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per
consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate nei corsi di
laurea e di diploma di specializzazione;
- ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto
altro giudichi necessario al buon funzionamento del Dipartimento e dispone
il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l’autonomia dei
gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati.
Il Direttore del Dipartimento è eletto dai membri del Consiglio di
Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno a maggioranza assoluta dei
votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive, ed è
nominato con decreto del Rettore.
Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto
per più di una volta consecutiva. Il Direttore può delegare alla firma altro
professore di ruolo del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio di
Dipartimento, ai Presidi delle Facoltà interessate ed al Rettore. In caso di
impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni ad altro
professore di ruolo dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, ai
Presidi delle Facoltà interessate ed al Rettore.
Nel mese che precede la scadenza del mandato e nei casi in cui il Direttore
si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo
superiore ai quattro mesi, il decano indice le elezioni per la nomina del nuovo
Direttore.
ART. 5 Il Consiglio di Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento è costituito: dai professori di ruolo e fuori
ruolo; dai ricercatori e dal personale equiparato ai sensi del DPR n.382/1980 e
della legge n.341/1990 afferenti al Dipartimento; dal segretario amministrativo;
dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza
dei collaboratori ed esperti linguistici, ove presenti; dai rappresentanti degli
studenti dei corsi di dottorato e/o di specializzazione con sede amministrativa
nel Dipartimento e degli studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea dai
docenti afferenti al Dipartimento. La rappresentanza degli studenti partecipa al
Consiglio di Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui alle lettere p)
e q) del successivo art.6. La rappresentanza del personale
tecnico-amministrativo e quella degli esperti linguistici, ove presenti,
partecipa al Consiglio di Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui ai
punti c), g) (limitatamente ai Centri interdipartimentali di servizi), h), j),
k), l), m), n), p), u). Per le attribuzioni di cui ai punti d), e) ed f) del
successivo art. 6, la partecipazione alle adunanze è limitata ai soli professori
di ruolo ed ai ricercatori. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno in
seduta ordinaria. Il Consiglio è convocato dal Direttore o su richiesta di
almeno un quarto dei suoi membri. Possono intervenire alle sedute del Consiglio
di Dipartimento per la discussione di argomenti iscritti all’ordine del giorno –
a seguito di invito del Direttore – singole persone che non fanno parte dello
stesso Consiglio. Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici. In
particolare, devono essere affissi all’albo del Dipartimento il bilancio
preventivo e il conto consuntivo. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio
deve essere portato a conoscenza dei componenti, anche mediane affissione alla
bacheca del Dipartimento o per via telematica, almeno sette giorni prima della
seduta. In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto. Per la
validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti
aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti
giustificati.
I professori e i ricercatori in congedo possono partecipare alle sedute ma
sono considerati giustificati se assenti. Le delibere vengono adottate con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto può essere segreto su
richiesta anche di uno solo dei membri votanti del Consiglio. Delle riunioni del
Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo che lo
conserva. Il Segretario Amministrativo ha voto deliberante nelle materie di cui
ai punti h), i), j), k), l), m) ed n) del successivo art.6.
ART. 6 Attribuzioni del Consiglio
Ai fini di cui all’art. 1 del presente regolamento, il Consiglio di
Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
- definisce l’elenco dei settori scientifico-disciplinari di
pertinenza del Dipartimento. Dà pareri alle Facoltà sulla istituzione, la
soppressione o la modificazione delle discipline limitatamente a quelle di
pertinenza del Dipartimento;
- detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al
Dipartimento per le sue attività di ricerca anche in considerazione di
eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano
indispensabili in corso d’anno;
- detta i criteri generali per l’impiego coordinato del personale, dei
locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- approva le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca afferenti al
Dipartimento;
- approva, per quanto di competenza, le proposte di rinnovo dei dottorati
di ricerca afferenti al Dipartimento;
- dà pareri e, nel rispetto delle proprie competenze, delibera in
ordine alle chiamate dei professori e dei ricercatori ed al conferimento
delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà,
limitatamente alle discipline di cui alla lettera a). Sono presenti e
partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria,
quando trattasi di professori ordinari e straordinari, tutti i professori di
ruolo, quando trattasi di professori associati e i professori di ruolo e i
ricercatori quando trattasi di ricercatori;
- formula proposte preliminari per la costituzione dei Centri
Interdipartimentali e Interuniversitari di ricerca e di Centri
Interdipartimentali di servizio; esprime parere, su richiesta del Senato
Accademico, circa la proposta di costituzione di Centri Interdipartimentali
e Interuniversitari;
- approva, entro le scadenze fissate dagli organi accademici, le
richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente
predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, ed il piano annuale delle
ricerche di cui ai punti a) e b) del 3° comma del precedente art.4;
- approva entro il 15 dicembre la relazione sull’attività di ricerca
e su quella didattica di cui al punto c) del precedente art.4;
- approva entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento
per
la Contabilità
e Finanza dell’Ateneo il bilancio preventivo sulla base dei finanziamenti
dell’anno precedente;
- approva, entro i termini e con le modalità previsti dal
Regolamento per
la Contabilità
e Finanza dell’Ateneo il conto consuntivo;
- approva le eventuali variazioni di bilancio;
- determina i limiti di spesa di autonoma decisione di competenza
del Direttore nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;
- approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati
per l’ese-cuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività
didattica esterne;
- collabora con gli Organi di governo dell’Università e con gli
Organi di programmazione nazionale, regionale e locali, anche alla
elaborazione e all’attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati
al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, in quanto
rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione
professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta
specializzazione e di educazione permanente;
- detta le disposizioni per il funzionamento, secondo le normative
di Ateneo, delle strutture organizzative della biblioteca e dei servizi
anche per l’attività didattica - facenti capo al Dipartimento, e ne mette a
disposizione le risorse necessarie;
- esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Facoltà in
ordine alla programmazione ed alla sperimentazione delle attività
didattiche;
- delibera sulle domande di afferenza al Dipartimento da parte dei
professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato, e valuta le
implicazioni scientifiche ed organizzative di afferenza ad altro
Dipartimento o Istituto di propri professori di ruolo, ricercatori e
personale equiparato; partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla
medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari;
tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori di ruolo, tutti i
membri del Consiglio eccetto i rappresentanti degli studenti e del personale
tecnico-amministrativo, quando trattasi di ricercatori e personale
equiparato;
- dà pareri in merito alle richieste di fruizione di contributi
annui, non rinnovabili, per l’esecuzione di progetti di ricerca secondo
quanto disposto dal Regolamento del “Progetto giovani ricercatori”;
- approva le relazioni scientifiche e finanziarie sottopostegli dai
titolari dei progetti di ricerca intrapresa e finanziata ai sensi del
predetto Regolamento e le trasmette al Magnifico Rettore;
- svolge tutte le altre funzioni attribuitegli da leggi o
regolamenti.
- i pareri di cui al presente articolo vanno resi entro 30 giorni
dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si dà per espresso
favorevolmente.
ART. 7 La Giunta
Ai fini di cui all’art. 1 del presente regolamento, la Giunta del Dipartimento
coadiuva il Direttore nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente art.4.
La Giunta è
presieduta dal Direttore ed è composta da due rappresentanti per ciascuna delle
seguenti categorie: professori di prima fascia, professori di seconda fascia,
ricercatori ed equiparati, personale tecnico-amministrativo e studenti. Della
Giunta fa parte di diritto il Segretario amministrativo con funzioni di
segretario. La Giunta
è convocata dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
I membri eletti della Giunta durano in carica almeno due anni accademici e non
possono essere rieletti per più di una volta consecutiva. Le elezioni sono
convocate non oltre il 31 ottobre dell’anno accademico di scadenza. Previa
deliberazione del Consiglio di Dipartimento possono essere nominate dalla Giunta
Commissioni istruttorie per l’esame di problemi particolari, anche con la
partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio
di Dipartimento. L’ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a
conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di
urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno
dei componenti aventi diritto al voto, sottraendo dal numero degli aventi
diritto gli assenti giustificati. Le delibere vengono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il
voto del Direttore. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del
Segretario Amministrativo che lo conserva; i verbali sono pubblici. Qualora uno
dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia
impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice
un’elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade
insieme con quello degli altri componenti della Giunta.
ART. 8 Rappresentanza ed Elezioni del Personale
Tecnico-Amministrativo
La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di
Dipartimento è fissata nel numero corrispondente al 15% arrotondato per eccesso,
del totale dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale equiparato.
Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento e
prevedono, ove presenti, la rappresentanza dei collaboratori ed esperti
linguistici. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
e dei collaboratori ed esperti linguistici sono valide qualora ad esse partecipi
almeno il 30% degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum
l’elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore invalidità
dell’elezione la categoria relativa non verrà rappresentata. La mancata
partecipazione di una o più componenti alle elezioni ovvero la mancata
individuazione della loro rappresentanza non incidono sulla valida costituzione
dell’organo. Gli eletti durano in carica almeno un biennio.
ART. 9 Rappresentanza ed Elezioni degli Studenti
Le elezioni per la rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di
Dipartimento è fissata nel numero corrispondente al 15%, arrotondato per
eccesso, del totale dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale
equiparato. Le relative elezioni si svolgono, di regola, nel mese di ottobre. Le
modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. Ogni
studente può esprimere il voto per l’elezione della rappresentanza presso un
solo Consiglio di Dipartimento. L’elettorato attivo e passivo è determinato
dagli studenti dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione con
docente-guida afferente al Dipartimento e da tutti gli studenti ai quali sia
stata assegnata la tesi di laurea da un docente afferente al Dipartimento. Le
elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora
ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il
numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.
La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dal
Direttore del Dipartimento ed affissa all’albo dello stesso 15 giorni prima
delle votazioni. Se uno degli studenti consegue la laurea o termina il corso di
dottorato di ricerca prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo
degli studenti della stessa categoria non eletto. In sua assenza il posto rimane
vacante sino alle successive elezioni.
ART. 10 Articolazione Interna del Dipartimento
Il Dipartimento, fin dalla sua costituzione o per successiva delibera del
proprio Consiglio, può articolarsi in: Sezioni permanenti, laboratori, centri e
Sezioni costituite da unità di ricerca. Le Sezioni permanenti sono costituite
almeno da 5 docenti afferenti al Dipartimento. Essi eleggono al loro interno un
coordinatore. Il regolamento di Dipartimento potrà per esse prevedere modelli
organizzativi connessi a motivate esigenze. Le Sezioni permanenti, che hanno
autonomia organizzativa, possono disporre di propri fondi il cui ammontare viene
assegnato dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di un motivato programma.
ART. 11 Il Segretario Amministrativo
Al Segretario Amministrativo del Dipartimento sono attribuite le seguenti
funzioni:
- collabora con il Direttore per le attività volte al migliore
funzionamento della struttura, compresa l’organizzazione di corsi, seminari,
convegni;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la situazione
patrimoniale;
- coordina l’attività amministrativo-contabile assumendo la
responsabilità, in solido con il Direttore, degli atti conseguenti;
- partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di
segretario verbalizzante; con voto deliberante nel Consiglio nelle materie
di cui ai punti h), i), j), k), l), m) ed n) del precedente art. 6;
- compatibilmente con la lettera d) dell’art.4, dirige ed organizza
la segreteria amministrativa del Dipartimento;
- assume ogni iniziativa volta a migliorare il lavoro
amministrativo-contabile del Dipartimento.
ART. 12 Ricorso al Rettore
Avverso le eventuali decisioni del Consiglio di Dipartimento è ammesso
ricorso, entro i trenta giorni successivi alla approvazione del verbale
contenente la decisione oggetto di contestazione, in prima istanza al Consiglio
stesso, che dovrà rispondere entro 30 giorni, e successivamente al Rettore, ove
previsto dalla normativa vigente.
ART. 13 Norme Finali e Transitorie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di
cui al DPR 382/80, le norme contenute nello Statuto d’Ateneo, nel Regolamento di
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità nonché le norme che
disciplinano l’attività degli Organi Collegiali universitari. Il Regolamento e
le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di
Dipartimento e approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti individuati
secondo quanto disposto dal precedente art. 5.
I Dipartimenti che alla data del 6/7/2000 abbiano già deliberato il proprio
Regolamento lo adeguano, se necessario, alle norme del presente
Regolamento-tipo.
Roma, 14.12.2000
Allegato
Elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento di
Filologia greca e latina:
- L-FIL-LET/01 Civiltà Egee
- L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
- L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
- L-FIL-LET/05 Filologia classica
- L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina
- L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica
- L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
- L-FIL-LET/20 Lingua e letteratura neogreca
- L-LIN/01 Glottologia e linguistica
- L-LIN/20 Lingua e traduzione neogreca