CENTRO INTERUN1VERSITARIO DI RICERCA
SULL’ELABORAZIONE COGN1TIVA IN SISTEMI NATURALI E
ARTIFICIALI (ECONA)
Convenzione per l’istituzione di un "Centro Interuniversitario di Ricerca"
tra
L’Università di Roma "La Sapienza",
l’Università di Roma "Tor Vergata",
la III^ Università di Roma,
l’Università di Bologna,
l’Università di Cagliari,
l’Università di Catania,
l’Università Cattolica di Milano,
l’Università di Firenze,
la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA),
l’Università di Milano,
l’Università di Parma,
l’Università di Siena.
Ai sensi ed agli effetti dell’art. 91 del D.P.R. n. 382 del 11.7.1980
e del riferimenti in esso
contenuti, si stipula e si conviene quanto segue:
a) tra le Università sopra indicate, rappresentate dai Rettori che sottoscrivono
la presente
convenzione, è costituito il "Centro Interuniversitario di Ricerca
sull’elaborazione cognitiva
in sistemi naturali e artificiali" al fine di gestire quelle iniziative
comuni riguardanti lo studio
dei diversi processi cognitivi in tutti i tipi di sistemi, attraverso l’apporto
congiunto offerto
dalle discipline scientifiche pertinenti alle tematiche di ricerca del Centro.
b) il Centro Interuniversitario di Ricerca sull’elaborazione cognitiva
in sistemi naturali e
artificiali è regolato dal seguenti articoli, da ritenersi nella loro
interezza quale Statuto del
Centro medesimo.
ART. 1
SCOPO DEL CENTRO
Il Centro si propone di:
a) promuovere, eseguire e coordinare ricerche sull’elaborazione cognitiva
in sistemi naturali e
artificiali;
b) favorire lo scambio di informazioni fra Istituti e Dipartimenti delle Università
di Roma "La
Sapienza, di Roma "Tor Vergata" e della III^ Università di
Roma, anche nel quadro. di una
collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti Universitari, Centri di Ricerca
di Enti pubblici,
Enti Morali che operano nel settore, sia nell’ambito nazionale che internazionale;
c) stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare
sia a
livello nazionale che internazionale;
d) stimolare accordi di collaborazione internazionale con gruppi stranieri che
si occupano di
ricerche simili.
ART. 2
SEDE DEL CENTRO
Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso 1’Università
di Roma
"La Sapienza". Le attività proprie del Centro saranno svolte
presso le sedi delle Università
contraenti articolandosi in base ai piani ed al programmi elaborati dal Consiglio
Scientifico di
cui al successivi artt. 6 e 7. Per le proprie attività il Centro potrà
avvalersi delle
apparecchiature e del personale che Istituti e Dipartimenti delle Università
convenzionate,
compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi
del Centro.
ART. 3
ATTIVITA’ DEL CENTRO
Il Centro persegue i propri scopi:
a) curando la diffusione dell’informazione;
b) organizzando corsi, seminari e convegni;
c) promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori;
d) proponendo specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;
e) promuovendo la formazione di ricercatori nel settore;
f) realizzando prestazioni di consulenza, contratti e convenzioni in conto terzi;
nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell’art. 91 del D.P.R
382/80.
ART. 4
COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE ESTERNE
Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà
avvalersi di collaborazioni
esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti
e stipulati con
le modalità previste dal Regolamento per l’amministrazione, la
contabilità e la finanza in
vigore presso l’Università sede amministrativa del Centro.
E’ prevista, ai fini del funzionamento del Centro e dello svolgimento
delle sue attività di
ricerca, la collaborazione di frequentatori, dottorandi e laureati esterni.
ART. 5
COMPOSIZIONE DEL CENTRO
I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono
ricerca net campo
dell’elaborazione cognitiva ed in campi affini, possono chiedere di entrare
a far parte del
Centro Interuniversitario di Ricerca sull’elaborazione cognitiva in sistemi
naturali e artificiali
inoltrando domanda at Direttore, che è tenuto a sottoporre la richiesta
at Consiglio Scientifico.
La domanda di afferenza al Centro deve essere accompagnata dal parere favorevole
espresso
dall’Organo di appartenenza dei richiedenti. Dell’accoglimento di
tali domande dovrà essere
data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza
dei richiedenti.
ART. 6
ORGANI DEL CENTRO
Organi del Centro sono:
a) il Consiglio Scientifico
b) il Direttore del Centro
c) il Consiglio di Gestione
ART. 7
IL CONSIGLIO SCIENTIFICO
Il Consiglio Scientifico del Centro è composto, all’atto della
sua costituzione, da tutti i
proponenti il Centro medesimo e successivamente dai nuovi aderenti appartenenti
alle
Università convenzionate.
Il Consiglio Scientifico può cooptare con decisione unanime altri membri
tra rilevanti
personalità scientifiche nel campo dello studio dei processi di elaborazione
cognitiva.
Alle riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitati a partecipare
rappresentanti del
C.U.N. e degli Enti interessati all’attività del Centro.
Il Consiglio dura in carica tre anni. Elegge nel proprio seno il Direttore e
il Consiglio di
Gestione.
Le adunanze sono valide se partecipano almeno la metà dei suoi componenti
appartenenti alle
Università convenzionate. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.
Il Consiglio Scientifico fissa le linee generali dell’attività
del Centro, assume tutte le delibere
di carattere scientifico, elabora e trasmette annualmente agli organi competenti
programmi e
relazioni consultive sulla attività del Centro articolate per sede e
anche per fonte di
finanziamento. Assume ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del
Centro di cui all’art. 1
del presente atto e in particolare approva i bilanci preventivi e consuntivi,
predispone il
Regolamento interno del Centro e lo modifica su motivata proposta, con la maggioranza
di
2/3 del propri componenti appartenenti alle Università convenzionate.
Il Regolamento stesso sarà sottoposto a ratifica da paste degli Organi
deliberanti delle
Università consociate.
Il Consiglio Scientifico delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo
esame dal
Direttore.
Esprime la propria approvazione sulle richieste di nuove adesioni al Centro.
ART. 8
IL DIRETTORE
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta con mandato il Centro;
b) convoca e presiede il Consiglio di Gestione ed il Consiglio Scientifico;
c) sottopone al Consiglio Scientifico per l’esame e l’approvazione
il bilancio preventivo ed il
rendiconto consuntivo;
d) sovraintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni
che
comunque interessano il Centro.
Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i docenti
ordinari, a tempo pieno,
del Consiglio stesso e nominato dal Rettore della sede amministrativa; qualora
la nomina
riguardi un docente appartenente ad altra Università, questa potrà
essere previo nulla osta del
Rettore dell’Università di appartenenza del docente stesso. Dura
in carica tre anni e può essere
rieletto non più di due volte consecutive.
Il Direttore nomina un vice Direttore che lo coadiuvi nell’espletamento
delle sue funzioni e lo
sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è
scelto tra i componenti
del Consiglio di Gestione.
ART. 9
CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione rende esecutive le iniziative deliberate dal Consiglio
Scientifico,
discute e predispone i bilanci preventivi e consuntivi ed esamina ogni altro
argomento che gli
viene sottoposto dal Direttore.
Il Consiglio di Gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, e
da un membro per ogni
Università convenzionata, eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti
e ricercatori facenti
parte del Consiglio Scientifico stesso.
Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno tre volte 1’anno su convocazione
del Direttore. Il
Direttore può inoltre convocarlo ogni volta che ciò sia necessario;
è tenuto a convocarlo su
richiesta di più di un terzo dei suoi componenti. Per la validità
delle adunanze è necessaria la
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; sono esclusi
dal computo dei
componenti gli assenti giustificati.
ART. 10
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
La gestione del Centro è disciplinata dal Regolamento per l’amministrazione,
la contabilità e
la finanza in vigore presso l’Università sede amministrativa del
Centro.
I bilanci di previsione ed i conti consuntivi del Centro dovranno essere approvati
dal
Consiglio Scientifico rispettivamente entro il 30 novembre di ogni anno ed entro
90 giorni
dalla data di chiusura dell’esercizio e dovranno essere inviati a tutti
i Rettori delle Università
convenzionate.
Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da apposite norme
interne che
stabiliranno, tra l’altro, le modalità di formulazione dei programmi
di collaborazione
scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al
Centro.
ART. 11
FINANZIAMENTI
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
a) dalle Università convenzionate, compatibilmente con le rispettive
disponibilità e
regolamentazioni;
b) dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica sulla quota in
bilancio per la ricerca scientifica riservata a progetti di ricerca di interesse
nazionale ai sensi
ed agli effetti degli artt. 65 e 91 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e su ogni capitolo
di spesa
riguardante le discipline di interesse;
c) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
d) da Enti di ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario
mediante apposite
convenzioni nazionali ed internazionali;
e) da altri Enti pubblici o fondazioni operanti in settori dl interesse del
Centro;
f) da contributi e convenzioni per il raggiungimento delle finalità del
Centro;
g) da contratti, prestazioni e convenzioni in conto terzi.
Le richieste e l’accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate
dal Consiglio
Scientifico e firmate dal Direttore del Centro. L’amministrazione di tali
finanziamenti sarà
effettuata in conformità al Regolamento per l’amministrazione,
la contabilità e la finanza in
vigore presso Ia sede amministrativa del Centro.
I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo I saranno stipulati
in conformità a
quanto stabilito nel citato Regolamento.
ART. 12
BENI MOBILI
I beni mobili, acquistati con fondi assegnati al Centro, sono inventariati presso
la sede
amministrativa del Centro e destinati alle singole Università contraenti
presso le quali i beni
sono posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio
Scientifico.
Allo scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà dell’Università
presso cui sono al
momento installati.
ART. 13
Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta
da formularsi al
Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Scientifico, le nuove
ammissioni
saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.
ART. 14
NORME TRANSITORIE
Al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione fanno parte
del Centro i docenti
e i ricercatori proponenti, specificati nell’allegato elenco, completo
di un breve profilo
scientifico degli stessi. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato
a cura del Direttore.
Sarà cura del Consiglio Scientifico, composto, ai sensi dell’art.7
del presente atto
convenzionale, dai suddetti docenti, provvedere alla redazione del regolamento
elettorale e
delle norme di funzionamento interne del Centro.
Tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti sarà
definito dal predetto
regolamento, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data della
stipula del presente
atto.
ART. 15
DURATA E RECESSO
La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione e ha la validità
di cinque
anni. Con delibera delle Università consociate sarà rinnovabile
di cinque anni in cinque anni,
previa presentazione di una relazione sui risultati dell’attività
scientifica condotta, nonché del
parere del Senato Accademico. Ciascuna Università consociata può
esercitare l’azione di
disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con
lettera
raccomandata R.R. indirizzata al Direttore del Centro.
Al termine della convenzione il Direttore del Centro presenterà al Rettori
delle Università
contraenti una relazione sui risultati conseguiti.
ART. 16
ARBITRATO
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente
convenzione, la
questione verrà definita da un collegio arbitrale composto ed operante
al sensi dell’art. 806 e
seguenti del C.P.C.
ART. 17
REGISTRAZIONE
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso al
sensi dell’art. 4 -Tariffa
Parte Seconda del D.P.R. n. 131/86.
ART.18
IMPOSTA Dl BOLLO
La presente esente in modo assoluto dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.
16 – tabella del
D.P.R. n. 642/72.
Roma, 28 dicembre 1993
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
SULL’ELABORAZIONE COGNITIVA IN SISTEMI NATURALI E
ARTIFICIALI (ECONA)
Elenco dei proponenti:
Dip. di Psicologia, Roma, "La Sapienza"
V. Cinanni
V. De Pascalis
C. Del Miglio
F. S. Marucci
L. Mecacci
S. Nicole
M. Olivetti Belardinelli
E. Pessa
L. Picone
V. Ruggieri
P. Scilligo
R. Venturini
Dip. di Ingegneria Elettronica, Roma, "La Sapienza"
V. Cimagalli
Dip. di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate, Roma, "La
Sapienza"
R. Scozzafava
Dip. di Ingegneria Nucleare e Conversioni di Energia, Roma, "La Sapienza"
M. Giannini
Dip. di Architettura Tecnica e Tecnica Urbanistica, Roma, "La Sapienza"
E. Scandurra
S. Macchi
Dip. di Genetica e Biologia Molecolare, Roma, "La Sapienza"
L. Bullini
Dip. di Matematica, Roma, "La Sapienza"
B. Tirozzi
Dip. di Fisica, Roma, "La Sapienza"
P. Camiz
Dip. di Ingegneria Elettronica, Roma, Tor Vergata
M. T. Pazienza
A. Pettorossi
Dip. di Matematica, Roma, Tor Vergata
S. Fanelli
M. Protasi
Dip. di Ingegneria, III Università di Roma
F. Bongiorno
B. Rizzi