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Diritto Minerario

Il diritto minerario può essere anche diritto, diritto, diritto minerario. Non esiste solo il nord o il sud ma pure il nord-nord est e il sud-sud ovest e così può aversi il diritto-diritto minerario. Ci si occupa di idrocarburi liquidi e gassosi, di miniere, cave, acque minerali e termali, suolo e sottosuolo (cfr., FEDERICI R., Il diritto minerario per un raffronto con gli altri insegnamenti giuridici, in La disciplina degli Agri Marmiferi fra storia e diritto – a cura di MERUSI F. e CIOMI V.- Giappichelli, Torino, 2007, p. 67 ss.).

La definizione del diritto può essere compresa se differenziata dal suo genere prossimo. Se questo è la guerra, si può iniziare a comprendere perché il diritto può rappresentare lo strumento alternativo ad essa ed a tutti i conflitti armati: rivoluzione compresa (per maggiori approfondimenti, FEDERICI R., Guerra o diritto?Il diritto umanitario e i conflitti armati, Editoriale Scientifica, Napoli,II ed., 2010; FEDERICI R., Ne cives ad arma veniant, in Giustamm.it, 2011).

Se i beni materiali sono le cose utili e scarse (art. 810 c.c.), quelle che la giurisprudenza e la legge non considerano oggetto di diritti devono essere altro, come ad esempio il sottosuolo. Questo è rilevante giuridicamente come estensione in sotterraneo del territorio dello Stato e per l’esercizio del relativo dominio sovrano. È anche un contenitore di beni naturali (giacimenti minerari, acque sotterranee, grotte) e artificiali. Ma in sé non può essere considerato un bene in senso giuridico. Invece acquistano rilevanza come beni giuridici quelle particelle di sottosuolo destinate a subire una trasformazione: possono diventare gallerie, laboratori sotterranei, rifugi, ecc. Tutto ciò è possibile perché le cose, quando diventano utili, si trasformano in beni; così acquistano una funzione economico sociale, e cioè un valore (FEDERICI R., A proposito di cose che non sono beni: sottosuolo e rifiuti, in Rassegna di diritto civile, 2000, p.311 ss.).

Si è invece in presenza di rifiuti quando il possessore intende disfarsi, si disfa, è obbligato a disfarsi di queste sostanze e di questi oggetti (residui o scarti di produzione o consumo). I rifiuti fanno sorgere in chi li ha prodotti e in chi li possiede doveri e obblighi. Alla categoria delle cose materiali appartengono non solo i beni ma anche i rifiuti. I rifiuti non sono beni anzi ne costituiscono la categoria contraria. Non hanno un valore, invece posseggono un disvalore: chi li acquista, non paga; al contrario pretende di esser rimunerato. E giustamente. Tanto i beni quanto i rifiuti sono cose materiali: sulle prime sorgono i diritti; le seconde, all’opposto, nessuno le reclama. Ma lo Stato e l’Unione Europea, a difesa della collettività, non possono permetterne che ci si disfi di essi senza sopportarne il costo che ne deriva. Impongono doveri ed obblighi a carico dei detentori (compreso quello del pagamento dei servizi di raccolta e lavorazione); regola e vigila le imprese che se ne occupano per il trattamento. Ne nasce una circolazione severamente regolata dal diritto. Con l’intento di impedire al detentore o al proprietario di danneggiare i beni collettivi (l’ambiente) e/o la proprietà altrui. Quella dei rifiuti è una nuova categoria, profondamente diversa da quella dei beni (sull’argomento, FEDERICI R., A proposito di cose che non sono beni: sottosuolo e rifiuti, in Rassegna di diritto civile, 2000, p.311 ss.; FEDERICI R., La nozione di rifiuti: una teoria, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, p. 1051 ss.).

Di tutto questo si discuterà su questo sito, e di altro ancora.

Roma, Sapienza – Università di Roma, 2 marzo 2012

Prof. Renato Federici