Regolamento

 

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

VISTO il DPR 11 luglio1980 n.382 ed in particolare l'art.85, 6° comma;

 

VISTO il DPR 4 marzo 1982 N.371 ed in particolare il titolo V;

 

VISTO lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con DR 16 novembre 1999;

 

VISTO il DR 542 di costituzione del Dipartimento di Scienze dell'Informazione le successive integrazioni e modificazioni;

 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Informazione il 14 luglio 2000;

 

VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico il 20 luglio 2000;

 

RITENUTO che i singoli Dipartimenti possano modificare il presente Regolamento-tipo nei limiti consentiti dallo Statuto della Sapienza Università di Roma nonché dalla legislazione vigente;

 

DECRETA

 

E' emanato il regolamento del Dipartimento di Informatica (già Scienze dell'Informazione), secondo la seguente formulazione:

 

ART.1

Attribuzioni del Dipartimento

 

Il Dipartimento di Informatica (già Scienze dell'Informazione), istituito con il decreto rettorale del 16 dicembre 1991, promuove e coordina l'attività di ricerca in informatica.

L'elenco dei settori scientifico-disciplinari e/o delle discipline di pertinenza del Dipartimento è quello del raggruppamento concorsuale INF/01.

Il Dipartimento di Informatica

a) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dal regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) concorre, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;

c) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei Corsi di Perfezionamento, delle Scuole di Specializzazione e di Master;

d) concorre, in collaborazione con i Consigli di Area Didattica o di indirizzo, all'attività didattica degli insegnamenti nei settori scientifico-disciplinari di titolarità dei docenti afferenti al Dipartimento medesimo;

e) concorre all'eventuale sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dalla normativa vigente;

f) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e corsi;

g) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede eventualmente alla loro pubblicazione;

h) promuove l'impiego delle nuove tecnologie applicate alla ricerca e rivolte alla didattica;

i) coordina l'utilizzazione da parte dei docenti, dei ricercatori e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento dell'attività didattica facente capo alle discipline nei settori scientifico-disciplinari di titolarità dei docenti afferenti al Dipartimento medesimo;

j) svolge tutti gli altri compiti previsti da leggi o regolamenti.

 

ART.2

Afferenza al Dipartimento

 

L'afferenza al Dipartimento è disciplinata dallo specifico Regolamento d'Ateneo.

 

ART.3

Organi del Dipartimento

 

Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

 

ART.4

Il Direttore del Dipartimento

 

Il Direttore del Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute.

Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere della Giunta e del Consiglio; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici e con le istituzioni esterne; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:

a) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica di cui sopra;

b) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio, anche in comune con altri Dipartimenti o Istituti della Sapienza Università di Roma o di altre Università italiane o straniere o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche. Predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli Enti interessati;

c) predispone annualmente una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte nel Dipartimento e la trasmette al Rettore;

d) dirige ed organizza il personale tecnico-amministrativo;

e) avvalendosi delle competenze e funzioni del Segretario amministrativo, presenta al Consiglio di Dipartimento, entro i termini previsti dagli Organi accademici il bilancio preventivo e il conto consuntivo secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti. La relazione viene trasmessa al Rettore;

f) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per il conseguimento dei fini di cui ai punti b), c), d), e)ed i) dell'art.1;

g) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro necessario al buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati e i vincoli stabiliti dal punto m) del successivo art. 6.

Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai membri del Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.

Il Direttore può delegare alla firma altro professore di ruolo del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, ai Presidi delle Facoltà interessate ed al Rettore. In caso di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni ad altro professore di ruolo dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, ai Presidi delle Facoltà interessate ed al Rettore.

Nel mese che precede la scadenza del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore ai quattro mesi, il decano indice le elezioni per la nomina del nuovo Direttore.

 

ART. 5

Il Consiglio di Dipartimento

 

Il Consiglio di Dipartimento è costituito: dai professori di ruolo e fuori ruolo; dai ricercatori e dal personale equiparato ai sensi del DPR n.382/1980 e della legge n.341/1990 afferenti al Dipartimento; dal segretario amministrativo; dai rappresentanti del personale tecnico‑amministrativo e da una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici , ove presenti; dai rappresentanti degli studenti dei corsi di dottorato e/o di specializzazione con sede amministrativa nel Dipartimento e degli studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea dai docenti afferenti al Dipartimento. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni, di cui ai successivi artt. 8 e 9, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza non incidono sulla valida costituzione dell'organo.

La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è fissata nel numero corrispondente al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale equiparato.

La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e quella degli esperti linguistici, ove presenti, partecipa al Consiglio di Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui ai punti c), g) (limitatamente ai Centri interdipartimentali di servizi), h), j), k), l), m), n), p), u).

La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento è fissata nel numero corrispondente al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale equiparato.

La rappresentanza degli studenti partecipa al Consiglio di Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui alle lettere p) e q) del successivo art.6.

Per le attribuzioni di cui ai punti d), e), f) ed r) del successivo art. 6, la partecipazione alle adunanze è limitata ai soli professori di ruolo ed ai ricercatori.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria.

Il Consiglio è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno ‑ a seguito di invito del Direttore - singole persone che non fanno parte dello stesso Consiglio.

Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici. In particolare, devono essere affissi all'albo del Dipartimento il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio deve essere portato a conoscenza dei componenti, anche mediante affissione alla bacheca del Dipartimento o per via telematica, almeno sette giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati.

I professori e i ricercatori in congedo possono partecipare alle sedute ma sono considerati giustificati se assenti.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Il voto può essere segreto su richiesta anche di uno solo dei membri votanti del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo che lo conserva. I verbali sono pubblici. Il Segretario Amministrativo ha voto deliberante nelle materie di cui ai punti h), i) (limitatamente agli aspetti di bilancio), j), k), l), m) ed n) del successivo art.6.

 

ART. 6

Attribuzioni del Consiglio

 

Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

a) apporta eventuali modifiche all'elenco dei settori scientifico-disciplinari e/o delle discipline di pertinenza del Dipartimento. Dà pareri alle Facoltà sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline limitatamente a quelle di pertinenza del Dipartimento;

b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca anche in considerazione di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;

c) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

d) approva le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento;

e) approva, per quanto di competenza, le proposte di rinnovo dei dottorati di ricerca afferenti al dipartimento

f) dà pareri e, nel rispetto delle proprie competenze, delibera in ordine alle chiamate dei professori e dei ricercatori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline di cui alla lettera a). Sono presenti e partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari, tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori associati e i professori di ruolo e i ricercatori quando trattasi di ricercatori;

g) formula proposte preliminari per la costituzione dei Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di ricerca e di Centri Interdipartimentali di servizio; esprime parere, su richiesta del Senato Accademico, circa la proposta di costituzione di Centri Interdipartimentali e Interuniversitari;

h) approva, entro le scadenze fissate dagli organi accademici, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, ed il piano

annuale delle ricerche di cui ai punti a) e b) del 3° comma del precedente art.4;

i) approva entro il 15 dicembre la relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica di cui al punto c) del precedente art.4;

j) approva entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento per la Contabilità e Finanza dell'Ateneo il bilancio preventivo;

k) approva, entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento per la Contabilità e Finanza dell'Ateneo il conto consuntivo;

l) approva le eventuali variazioni di bilancio;

m) determina i limiti di spesa di autonoma decisione di competenza del Direttore nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

n) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattica esterne;

o) collabora con gli Organi di governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locali, anche alla elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, in quanto rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

p) detta le disposizioni per il funzionamento, secondo le normative di Ateneo, delle strutture organizzative della biblioteca e dei servizi ‑ anche per l'attività didattica ‑ facenti capo al Dipartimento, e ne mette a disposizione le risorse necessarie;

q) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Facoltà in ordine alla programmazione ed alla sperimentazione delle attività didattiche;

r) delibera sulle domande di afferenza al Dipartimento da parte dei professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato, e valuta le implicazioni scientifiche ed organizzative di afferenza ad altro Dipartimento o Istituto di propri professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato; partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari; tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori associati tutti i membri del Consiglio eccetto i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, quando trattasi di ricercatori e personale equiparato;

s) dà pareri in merito alle richieste di fruizione di contributi per l'esecuzione di progetti di ricerca;

t) approva le relazioni scientifiche e finanziarie sottopostegli dai titolari dei progetti di ricerca;

u) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli da leggi o regolamenti.

 

ART. 7

La Giunta

 

Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, la Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art.4.

La Giunta è presieduta dal Direttore ed è composta da due rappresentanti, eletti tra i membri del Consiglio, per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori ed equiparati, personale tecnico-amministrativo e studenti. Della Giunta fa parte di diritto il Segretario amministrativo con funzioni di segretario. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio.

La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni, di cui ai successivi artt. 8 e 9, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza non incidono sulla valida costituzione dell'organo.

La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

I membri eletti della Giunta (con esclusione dei rappresentanti degli studenti per cui vale quanto specificato al successivo art. 9) durano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva. Le elezioni sono convocate non oltre il 31 ottobre dell'anno accademico di scadenza.

Previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento possono essere nominate dalla Giunta Commissioni istruttorie per l'esame di problemi particolari, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, sottraendo dal numero degli aventi diritto gli assenti giustificati.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo che lo conserva; i verbali sono pubblici.

Qualora uno dei membri della Giunta (con esclusione dei rappresentanti degli studenti per i quali si procede analogamente a quanto specificato nel successivo art. 9) si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.

 

ART. 8

Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

nel Consiglio e nella Giunta

 

Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento e prevedono, ove presenti, la rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici.

Le elezioni dei rappresentanti, sia nel Consiglio che nella Giunta, del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore invalidità dell'elezione la categoria relativa non verrà rappresentata.

Gli eletti durano in carica tre anni.

 

ART. 9

Elezioni dei rappresentanti degli studenti

nel Consiglio e nella Giunta

 

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio e nella Giunta durano in carica un anno e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono nel mese di ottobre. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

Ogni studente può esprimere il voto per l'elezione della rappresentanza presso un solo Consiglio di Dipartimento.

Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.

La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento ed affissa all'albo dello stesso 15 giorni prima delle votazioni. Se uno degli studenti consegue la laurea o termina il corso di dottorato di ricerca prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo degli studenti della stessa categoria non eletto. In sua assenza il posto rimane vacante sino alle successive elezioni.

L'elettorato attivo e passivo è determinato dagli studenti dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione con docente-guida afferente al Dipartimento e da tutti gli studenti iscritti alla laurea specialistica e ad una delle lauree triennali a partire dal secondo anno. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento è fissata nel numero corrispondente al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale equiparato.

 

ART.10

Articolazione interna del Dipartimento

 

Il Dipartimento per delibera del proprio Consiglio, può articolarsi in: Sezioni permanenti, Laboratori, Centri e Sezioni, costituiti da unità di ricerca. Le Sezioni permanenti sono costituite da un numero di docenti pari ad almeno il 10% e, comunque, non inferiore a 5, ed eleggono al loro interno un coordinatore. Il Consiglio di Dipartimento potrà per esse prevedere modelli organizzativi connessi a motivate esigenze.

Le Sezioni permanenti, che hanno autonomia organizzativa, possono disporre di propri fondi il cui ammontare viene assegnato dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di un motivato programma.

 

ART. 11

Il Segretario Amministrativo

 

Al Segretario Amministrativo del Dipartimento sono attribuite le seguenti funzioni:

a) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni;

b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la situazione patrimoniale;

c) coordina l'attività amministrativo‑contabile assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, degli atti conseguenti;

d) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni dl segretario verbalizzante; con voto deliberante nel Consiglio nelle materie di cui ai punti h), i) (limitatamente agli aspetti di bilancio), j), k), l), m) ed n) del precedente art. 6;

e) compatibilmente con la lettera d) dell'art.4, dirige ed organizza la segreteria amministrativa del dipartimento;

f) assume ogni iniziativa volta a migliorare il lavoro amministrativo‑contabile del Dipartimento.

 

ART. 12

Ricorso al Rettore

 

Avverso le eventuali decisioni del Consiglio di Dipartimento è ammesso ricorso, entro i trenta giorni successivi alla approvazione del verbale contenente la decisione oggetto di contestazione, in prima istanza al Consiglio stesso, che dovrà rispondere entro 30 giorni, e successivamente al Rettore, ove previsto dalla normativa vigente.

 

ART. 13

Norme finali e transitorie

 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui al DPR 382/80, le norme contenute nello Statuto d'Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché le norme che disciplinano l'attività degli Organi Collegiali universitari.

Le successive eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento e approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti individuati secondo quanto disposto dal precedente art. 5.

 

Roma, 14 luglio 2000

 

IL DIRETTORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

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