Regolamento
Art.1–Attribuzioni del dipartimento
Art.2–Afferenza al dipartimento
Art.3–Organi del dipartimento
Art.4–Il direttore del dipartimento
Art.5–Il consiglio del dipartimento
Art.6–Attribuzioni del consiglio
Art.7–La giunta
Art.8–Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo
Art.9–Rappresentanza ed elezione degli studenti
Art.10–Articolazione interna del dipartimento
Art.11–Il segretario amministrativo
Art.12–Ricorso al rettore
Art.13–Norme finali e transitorie
IL RETTORE
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ed in particolare l'art. 85, 6°comma;
VISTO il D.P.R. 4 marzo 1982 n. 371 ed in particolare il Titolo V;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. 16 novembre 1999;
VISTO il D.R. n. 482 del 22.12.2004 di costituzione del Dipartimento del Cuore e Grossi Vasi "Attilio Reale" e le successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 6.7.2000 con cui ha approvato il Regolamento —tipo per i Dipartimenti;
RITENUTO che i singoli Dipartimenti possano modificare il presente Regolamento—tipo purchè tali modifiche non siano vietate dallo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nonchè dalla legislazione vigente;
DECRETA
ART.1
Attribuzioni del Dipartimento
Il Dipartimento del Cuore e Grossi Vasi "Attilio Reale" (in prosieguo: Dipartimento), nasce come trasformazione dell'Istituto di Chirurgia del Cuore e dei Grossi Vasi, poi con D.R. 626 del 7/10/2002 trasformato in Istituto Adeguato del Cuore e Grossi Vasi "Attilio Reale", conservando la tradizionale peculiarità della stretta integrazione scientifica e assistenziale tra le attività mediche e chirurgiche in ambito cardiovascolare, con lo scopo di determinare specifici campi di sviluppo in settori di eccellenza quali i trapianti multiorgano e toracico e le nuove frontiere della ricerca molecolare e cellulare in ambito cardiovascolare e toracico.
Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca nei settori indicati dal decreto e dalle sue successive modificazioni.
L'elenco dei settori scientifico-disciplinari e/o delle discipline di pertinenza del Dipartimento è riportato nell'allegato 1. Le discipline di pertinenza del Dipartimento possono essere modificate in relazione a sopravvenute variazioni del Consiglio di Dipartimento con le procedure previste dall'art. 13.
Il Dipartimento del Cuore e Grossi Vasi "A.Reale":
a) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dal regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) concorre, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;
c) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei Corsi di Perfezionamento, delle Scuole di Specializzazione e di Master;
d) concorre, in collaborazione con i Consigli di Corso di laurea o di indirizzo, all'attività didattica degli insegnamenti afferenti al Dipartimento medesimo;
e) concorre all'eventuale sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dalla normativa vigente;
f) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e corsi;
g) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro eventuale pubblicazione;
h) promuove l'impiego delle nuove tecnologie applicate alla ricerca e rivolte alla comunicazione anche con il ricorso all'editoria elettronica;
i) coordina l'utilizzazione da parte dei docenti, dei ricercatori e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
j) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi o dai regolamenti.
ART.2
Afferenza al Dipartimento
L'afferenza al Dipartimento è disciplinata dallo specifico Regolamento d'Ateneo.
ART.3
Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
ART.4
Il Direttore del Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute.
Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere della Giunta e del Consiglio; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici e con le istituzioni esterne; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:
a) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonchè per lo svolgimento dell'attività didattica di cui sopra;
b) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio, anche in comune con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" o di altre Università italiane o straniere o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche. Predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli Enti interessati;
c) predispone annualmente una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte nel Dipartimento e la trasmette al Rettore;
d) dirige ed organizza il personale tecnico-amministrativo;
e) avvalendosi delle competenze e funzioni del Segretario amministrativo, presenta al Consiglio di Dipartimento, entro i termini previsti dagli Organi accademici il bilancio preventivo e il conto consuntivo secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti. La relazione viene trasmessa al Rettore;
f) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate nei corsi di laurea e di diploma di specializzazione;
g) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro giudichi necessario al buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento dellerelative fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati.
Il Direttore del Dipartimento è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.
Il Direttore può delegare alla firma altro professore di ruolo del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, ai Presidi delle Facoltà interessate ed al Rettore. In caso di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni ad altro professore di ruolo dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, ai Presidi delle Facoltà interessate ed al Rettore.
Nel mese che precede la scadenza del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore ai quattro mesi, il decano indice le elezioni per la nomina del nuovo Direttore.
ART. 5
Il Consiglio di Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento è costituito:
dai professori di ruolo e fuori ruolo; dai ricercatori e dal personale equiparato ai sensi del DPR n.382/1980 e della legge n.341/1990 afferenti al Dipartimento; dal segretario amministrativo; dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici , ove presenti; dai rappresentanti degli studenti dei corsi di dottorato e/o di specializzazione con sede amministrativa nel Dipartimento e degli studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea dai docenti afferenti al Dipartimento.
La rappresentanza degli studenti partecipa al Consiglio di Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui alle lettere p) e q) del successivo art.6.
La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e quella degli esperti linguistici, ove presenti, partecipa al Consiglio di Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui ai punti c), g) (limitatamente ai Centri interdipartimentali di servizi), h), j), k), l), m), n), p), u).
Per le attribuzioni di cui ai punti d), e) ed f) del successivo art. 6, la partecipazione alle adunanze è limitata ai soli professori di ruolo ed ai ricercatori.
Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria.
Il Consiglio è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.
Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno - a seguito di invito del Direttore - singole persone che non fanno parte dello stesso Consiglio.
Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici. In particolare, devono essere affissi all'albo del Dipartimento il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio deve essere portato a conoscenza dei componenti, anche mediante affissione alla bacheca del Dipartimento o per via telematica, almeno sette giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati.
I professori e i ricercatori in congedo possono partecipare alle sedute ma sono considerati giustificati se assenti.
Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il voto può essere segreto su richiesta anche di uno solo dei membri votanti del Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo che lo conserva. Il Segretario Amministrativo ha voto deliberante nelle materie di cui ai punti h), i), j), k), l), m) ed n) del successivo art.6.
ART. 6
Attribuzioni del Consiglio
Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
a) propone l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento.
Dà pareri alle Facoltà sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline limitatamente a quelle di pertinenza del Dipartimento;
b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca anche in considerazione di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
c) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
d) approva le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento;
e) approva, per quanto di competenza, le proposte di rinnovo dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento;
f) dà pareri e, nel rispetto delle proprie competenze, delibera in ordine alle chiamate dei professori e dei ricercatori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte del Consiglio di Facoltà, limitatamente alle discipline di cui alla lettera a).
Sono presenti e partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari, tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori associati e i professori di ruolo e i ricercatori quando trattasi di ricercatori;
g) formula proposte preliminari per la costituzione dei Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di ricerca e di Centri Interdipartimentali di servizio; esprime parere, su richiesta del Senato Accademico, circa la proposta di costituzione di Centri Interdipartimentali e Interuniversitari;
h) approva, entro le scadenze fissate dagli organi accademici, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, ed il piano annuale delle ricerche di cui ai punti a) e b) del 3° comma del precedente art.4;
i) approva entro il 15 dicembre la relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica di cui al punto c) del precedente art.4;
j) approva entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento per la Contabilità e Finanza dell'Ateneo il bilancio preventivo sulla base dei finanziamenti dell'anno precedente;
k) approva, entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento per la Contabilità e Finanza dell'Ateneo il conto consuntivo;
l) approva le eventuali variazioni di bilancio;
m) determina i limiti di spesa di autonoma decisione di competenza del Direttore nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
n) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattica esterne;
o) collabora con gli Organi di governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locali, anche alla elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, in quanto rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
p) detta le disposizioni per il funzionamento, secondo le normative di Ateneo, delle strutture organizzative della biblioteca e dei servizi - anche per l'attività didattica - facenti capo al Dipartimento, e ne mette a disposizione le risorse necessarie;
q) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Facoltà in ordine alla programmazione ed alla sperimentazione delle attività didattiche;
r) delibera sulle domande di afferenza al Dipartimento da parte dei professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato, e valuta le implicazioni scientifiche ed organizzative di afferenza ad altro Dipartimento o Istituto di propri professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato; partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari; tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori di ruolo, tutti i membri del Consiglio eccetto i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, quando trattasi di ricercatori e personale equiparato;
s) dà pareri in merito alle richieste di fruizione di contributi annui, non rinnovabili, per l'esecuzione di progetti di ricerca secondo quanto disposto dal Regolamento del "Progetto giovani ricercatori";
t) approva le relazioni scientifiche e finanziarie sottopostegli dai titolari dei progetti di ricerca intrapresa e finanziata ai sensi del predetto Regolamento e le trasmette al Magnifico Rettore;
u) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli da leggi o regolamenti.
v) i pareri di cui al presente art. vanno resi entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si dà per espresso favorevolmente.
ART. 7
La Giunta
Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, la Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art.4.
La Giunta è presieduta dal Direttore ed è composta da due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori ed equiparati, personale tecnico-amministrativo e studenti. Della Giunta fa parte di diritto il Segretario Amministrativo con funzioni di segretario.
La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
I membri eletti della Giunta durano in carica almeno due anni accademici e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva. Le elezioni sono convocate non oltre il 31 ottobre dell'anno accademico di scadenza.
Previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento possono essere nominate dalla Giunta Commissioni istruttorie per l'esame di problemi particolari, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.
L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, sottraendo dal numero degli aventi diritto gli assenti
giustificati. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo che lo conserva; i verbali sono pubblici.
Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.
ART. 8
Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo
La rappresentanza del personale tecnico- amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è fissata nel numero corrispondente al 20% arrotondato per eccesso, del totale dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale equiparato.
Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento e prevedono, ove presenti, la rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore invalidità dell'elezione la categoria relativa non verrà rappresentata.
La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza non incidono sulla valida costituzione dell'organo.
Gli eletti durano in carica almeno un biennio.
ART. 9
Rappresentanza ed elezioni degli studenti
Le elezioni per la rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento è fissata nel numero corrispondente al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale equiparato. Le relative elezioni si svolgono, di regola, nel mese di ottobre. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
Ogni studente può esprimere il voto per l'elezione della rappresentanza presso un solo Consiglio di Dipartimento.
L'elettorato attivo e passivo è determinato dagli studenti dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione con docente-guida afferente al Dipartimento e da tutti gli studenti ai quali sia stata assegnata la tesi di laurea da un docente afferente al Dipartimento.
Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.
La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento ed affissa all'albo dello stesso 15 giorni prima delle votazioni. Se uno degli studenti consegue la laurea o termina il corso di dottorato di ricerca prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo degli studenti della stessa categoria non eletto. In sua assenza il posto rimane vacante sino alle successive elezioni.
ART.10
Articolazione interna del Dipartimento
Il Dipartimento, fin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio,può articolarsi in: Sezioni permanenti, laboratori, centri e Sezioni costituite da unità di ricerca. Le Sezioni permanenti sono costituite di norma da un numero di docenti non inferiore al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento , in rappresentanza dei SSD afferenti al Dipartimento, fermo restando la necessità di costituzione di una Sezione permanente di Cardiochirurgia e di una di Cardiologia, storicamente fondanti il Dipartimento e di Sezioni o Centri di ricerca sulle tematiche contemplate dal Progetto scientifico del Dipartimento.
Essi eleggono al loro interno un coordinatore. Il regolamento di Dipartimento potrà per esse prevedere modelli organizzativi connessi a motivate esigenze.
Le Sezioni permanenti, che hanno autonomia organizzativa, possono disporre di propri fondi il cui ammontare viene assegnato dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di un motivato programma.
ART. 11
Il Segretario Amministrativo
Al Segretario Amministrativo del Dipartimento sono attribuite le seguenti funzioni:
a) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni;
b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la situazione patrimoniale;
c) coordina l'attività amministrativo-contabile assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, degli atti conseguenti;
d) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni dl segretario verbalizzante; con voto deliberante nel Consiglio nelle materie di cui ai punti h), i), j), k), l), m) ed n) del precedente art. 6;
e) compatibilmente con la lettera d) dell'art.4, dirige ed organizza la segreteria amministrativa del Dipartimento;
f) assume ogni iniziativa volta a migliorare il lavoro amministrativo-contabile del Dipartimento.
ART. 12
Ricorso al Rettore
Avverso le eventuali decisioni del Consiglio di Dipartimento è ammesso ricorso, entro i trenta giorni successivi all' approvazione del verbale contenente la decisione oggetto di contestazione, in prima istanza al Consiglio stesso, che dovrà rispondere entro 30 giorni, e successivamente al Rettore, ove previsto dalla normativa vigente.
ART. 13
Norme finali e transitorie
Fermo restando il passaggio del personale docente e non docente nonchè del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituto che contestualmente viene disattivato, gli ulteriori docenti proponenti il Dipartimento parteciperanno con quota parte delle strutture di provenienza, ivi compresi i beni patrimoniali, le apparecchiature e il personale.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui al DPR 382/80, le norme contenute nello Statuto d'Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonchè le norme che disciplinano l'attività degli Organi Collegiali universitari.
Il Regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Dipartimento e approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti, individuati secondo quanto disposto dal precedente art. 5.
IL RETTORE
