Il CNRU incontra il Presidente della CRUI

gennaio 11, 2012 by responsabile · Leave a Comment
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Il 19 Dicembre 2011, presso la sede della CRUI, una delegazione del Coordinamento Nazionale dei Ricercatori Universitari (CNRU), composta da Marco MERAFINA (Università di Roma La Sapienza - Coordinatore Nazionale), Clara FERRANTI (Università di Macerata - Coordinatore Locale), Simone MISIANI (Università di Teramo), Renato SANSA (Università della Calabria) e Vincenzo Paolo SENESE (Seconda Università di Napoli - Membro del Direttivo Nazionale e Coordinatore Locale) ha incontrato una delegazione della CRUI formata dal Presidente della CRUI, Marco MANCINI, e dal Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Massimo GIOVANNINI.
Durante l’incontro il Presidente della CRUI ha brevemente informato la delegazione del CNRU sul recente incontro con il Ministro PROFUMO e su alcuni contenuti discussi in quella sede.
Il colloquio ha poi avuto come oggetto la situazione dei finanziamenti al sistema universitario, la questione dei finanziamenti alla ricerca, il piano straordinario di reclutamento dei professori e le problematiche ad esso connesse, la questione dei ricercatori e del loro stato giuridico, alcuni aspetti critici riguardanti la normativa relativa alle retribuzioni in connessione con le progressioni di carriera, la questione del finanziamento della tenure track per i ricercatori a tempo determinato (da approfondire in futuro). È stata inoltre consegnata al Presidente Mancini una versione aggiornata della proposta del CNRU sulla questione del riconoscimento del ruolo di professore ai ricercatori meritevoli con un’analisi della sua sostenibilità finanziaria: il Presidente si è impegnato a portare in discussione il testo in seno alla CRUI.
Al termine della riunione, le parti si sono impegnate a prevedere una serie di incontri periodici per garantire un confronto costruttivo sulle tematiche oggetto dei prossimi interventi normativi.

In dettaglio riportiamo una breve sintesi dei punti affrontati, rispetto ai quali si è riscontrata una convergenza.

(a) I fondi previsti dal piano di finanziamento straordinario per il reclutamento in II fascia (Legge di stabilità del 13 dicembre 2010, n. 220, Art. 1, comma 24) devono essere considerati aggiuntivi a quelli ordinari e devono poter essere spesi anche negli anni successivi a quelli di dotazione. Su questo punto si è registrata una convergenza nella richiesta di trasferire al 2012 la quota di 13 milioni di euro prevista nel 2011 e non ancora utilizzabile per le future abilitazioni.

(b) Accordo sulla necessità di dare la massima priorità all’emanazione delle procedure per l’abilitazione nazionale la cui mancanza, tra l’altro, rende appunto inutilizzabili i finanziamenti straordinari previsti dalla suddetta legge di stabilità.

(c) Per quanto riguarda lo scatto stipendiale previsto per i ricercatori dopo il primo anno, le parti si sono dichiarate d’accordo che esso debba essere riconosciuto e che tutti gli atenei si adoperino perché esso venga erogato. Inoltre, CRUI e CNRU convengono sulla necessità che gli organi competenti chiariscano in modo definitivo e per tutto il personale universitario come deve essere considerata la ricostruzione di carriera all’atto della conferma.

(d) Si è riscontrata un’identità di vedute nel prevedere un recupero del blocco degli scatti stipendiali (DL 78/2010) dal punto di vista giuridico, analogamente a quanto previsto per altre categorie di lavoratori non contrattualizzati.

(e) Si è sottolineata la necessità che tutti gli atenei, in modo uniforme, mantengano ben distinte le attività di didattica integrativa (affidate ai ricercatori ai sensi della legge n. 382 del 1980) dalle attività di didattica frontale che vanno comunque retribuite secondo la legge 240.

(f) Si è convenuto sulla necessità che venga garantita, pur nel rispetto delle autonomie, l’omogeneità dei criteri previsti dai regolamenti per le chiamate o concorsi locali (Art. 18) e che si apra un canale di dialogo con i ricercatori sugli aspetti specifici legati ai criteri di valutazione.

(g) Su nostra sollecitazione, si è sottolineata la necessità di avviare una discussione in merito alla tenure track e ai relativi meccanismi di finanziamento. Su questo il Presidente ha dato ampia disponibilità ad approfondire la questione.

(h) Identità di vedute nel prevedere che i finanziamenti della ricerca per i giovani ricercatori siano garantiti ed erogati secondo delle scadenze certe.

(i) Infine, si è convenuto sulla necessità di prevedere un cofinanziamento di supporto alla mobilità dei ricercatori.

Sulla questione del riconoscimento del merito in un’ottica disgiunta dalle disponibilità finanziarie si è registrata una differenza di vedute e pertanto si è convenuto di approfondire l’argomento nei prossimi incontri.
 

La delegazione del CNRU
 

Legge 240, Statuti e CdA

gennaio 11, 2012 by responsabile · Leave a Comment
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di Annalisa Monaco e Marco Merafina

Cari colleghi,
l’iter della maggior parte degli Statuti sta arrivando a conclusione e in alcuni casi si è definitivamente concluso. Ci sono tuttavia situazioni in cui gli Statuti sono stati rinviati dal MIUR ai singoli Atenei con pareri riguardanti alcune difformità dalla normativa in vigore (Legge 240/2010).
In questi mesi di lavoro di adeguamento degli Statuti i ricercatori hanno partecipato con diversi gradi di coinvolgimento legati in massima parte alle condizioni generali di democrazia all’interno dei singoli Atenei. I molti casi, purtroppo, l’esclusione dei ricercatori stessi dai lavori o una certa mancanza di consapevolezza dell’importanza di alcuni passaggi hanno prodotto Statuti che, seguendo “alla lettera” il dettato legislativo, rischiano di riportare indietro di decenni le condizioni di rappresentatività di alcune componenti in seno agli organi di governo. In particolare, la questione del criterio elettivo nella formazione dei Consigli di Amministrazione (CdA) è stata più volte al centro dei rilievi ministeriali, provocando sconcerto tra la maggioranza delle componenti universitarie, dando purtroppo corpo ai tentativi più o meno nascosti di riportare le Università ai tempi in cui il potere era concentrato in pochissime mani.
Purtroppo la legge 240 non ci aiuta molto ad evitare tale pericolo, essendo stata concepita essenzialmente per restringere ogni possibile spazio di agibilità democratica, ma crediamo che sia ancora comunque possibile evitare che l’estremismo delle parti più retrive presenti all’interno dei singoli Atenei possa prevalere togliendo ogni possibile spazio di partecipazione nella gestione degli Atenei con la scusa delle eccezioni ministeriali.
Per chiarire la questione pensiamo sia utile conoscere il corretto iter che gli Statuti debbono percorrere prima della definitiva approvazione. Alla proposta di Statuto, approvata dal Senato Accademico (SA), fa seguito una revisione del MIUR il quale esprime pareri che, in base alla legge sulla autonomia degli atenei (Legge 168/1989), non sono vincolanti. E in effetti, riguardo alle modalità di formazione dei CdA (Art.2, comma 1, lettera i) della Legge 240), il MIUR si è espresso facendo rilievi di legittimità circa la modalità di selezione dei rappresentanti dei docenti.
Tale pareri, ripetiamo non vincolanti, obiettano spesso il fatto che i membri non siano scelti dal Rettore o dal SA, bensì eletti dalla base dei docenti universitari. Due considerazioni devono essere fatte a tal proposito: la prima riguardo all’iter successivo al rilievo di illegittimità presentato dal MIUR; la seconda riguardo alla correttezza intrinseca della procedura di elezione.
Circa il primo punto si può sostenere che il parere del MIUR , non essendo vincolante, può non essere accolto, senza che questo comporti, necessariamente, un vulnus legislativo. Infatti, la legge sulla autonomia degli atenei svincola gli stessi da tale necessità legislativa. Qualora esistessero delle differenze tra il MIUR e un qualsiasi Ateneo sull’interpretazione del diritto dell’autonomia e sulla sua applicabilità in seno al nuovo Statuto, dovrà essere il MIUR ad adire gli ulteriori gradi di giudizio legale, rivolgendosi al TAR. Del resto, proprio alla lettera i) dell’Art.2, comma 1 della Legge 240, si parla di “designazione o scelta degli altri componenti (oltre agli studenti -ndr-), secondo modalità previste dallo Statuto, […]”, per cui nulla osterebbe riguardo a una scelta di tipo elettivo per i componenti del CdA.
Proprio per queste ragioni, non vediamo il TAR come uno spauracchio posto a vallo difensivo o aggressivo nei confronti delle parti che ad esso possono rivolgersi. Si ricorre al TAR per molte questioni e non capisce perché, nel caso vi si dovesse ricorrere in questa circostanza, ci si dovrebbe spaventare. Anzi, la paura di un eventuale ricorso da parte ministeriale sta diventando lo strumento preferito di chi, all’interno dei singoli Atenei, sta cercando di favorire una deriva in senso autoritario nei rapporti tra le componenti universitarie. E proprio per questo è necessaria la massima fermezza.
Per quanto concerne il secondo punto, dal quale discende il comportamento verso il primo, si ritiene che un SA che scelga il criterio elettivo rispetti completamente, sia nella forma, sia nella sostanza, lo spirito della normativa. Infatti, i docenti che andranno a far parte dei CdA saranno scelti in base a criteri di competenza e di merito secondo quanto prescritto dalla Legge 240. Tale criterio elettivo ha dunque lo scopo di evitare il più possibile che in CdA vadano a sedersi persone con grandi capacità e qualità che però abbiano competenze differenti da quelle richieste per quell’incarico che, lo ricordiamo, non può assolutamente essere assimilato a quello di un CdA aziendale. La scelta diretta dei candidati potrebbe avere maggiore probabilità di successo e maggiore rapidità di esecuzione rispetto alla semplice designazione di soggetti “politici”. Del resto il SA può designare/scegliere una rosa di candidati sulla base della competenza e del merito e sulla quale poi gli elettori universitari saranno chiamati a scegliere.
Ed è proprio in questo che si esprime la libertà degli elettori i quali, a quel punto, a parità di caratteristiche tecniche, possono indirizzare il loro favore verso “altre” qualità dei candidati: nessuno può essere eletto se non preventivamente selezionato dal SA e tutti coloro che sono stati selezionati dal SA possono essere eletti.
A nostro avviso, dunque, in questo processo di formazione del CdA nulla va contro la forma o la sostanza della Legge 240, ma anzi c’è la garanzia di contemperare l’esigenza di rispettare competenza e merito con la democrazia di una scelta.

CNRU – Comunicato Ufficiale

gennaio 11, 2012 by responsabile · Leave a Comment
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12 dicembre 2011

- CONSIDERATO che la Legge di Stabilita' (del 13 dicembre 2010, n. 220, all'Art.1 comma 24) ha approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016 a incremento del F.F.O. delle universita' e che tali fondi di reclutamento straordinario sono determinati in deroga al turn-over e al vincolo della distribuzione dei punti organico nelle diverse percentuali;

- CONSIDERATO che lo stanziamento di questi fondi ha rappresentato l'unica risposta del Governo alla mobilitazione di tutti i Ricercatori durante i giorni dell'approvazione della Riforma che, occorre ricordarlo, fu approvata soprattutto perche' prevedeva lo stanziamento dei fondi per il piano di reclutamento straordinario e per gli scatti meritocratici;

- VISTO che il decreto per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia a oggi (12.12.2011) non e' ancora stato approvato;

- CONSIDERATO che i concorsi per la II fascia sono fermi dal 2008;

- VISTO che al 12.12.2011 non e' ancora stato approvato il decreto per le abilitazioni e che questa carenza di fatto impedisce un pieno utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario,

il Coordinamento Nazionale dei Ricercatori Universitari (CNRU)

CHIEDE

- che l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario sia traslato di un anno, vale a dire che siano spendibili a partire dal 2012 e fino al 2017, ovvero che la quota spendibile per l'anno 2011 sia destinata solo agli eventuali idonei esterni di procedure per la progressione a professore di II fascia, considerato che i concorsi della I e II sessione 2008 dovrebbero essere stati banditi con copertura finanziaria e nel rispetto delle normative previgenti in termini di punti organico e turnover;

- che sia chiarito che, poiche' tale finanziamento e' integrativo alla quota di F.F.O. destinata agli atenei, non deve essere utilizzato per la copertura delle chiamate previste nella programmazione ordinaria;

- che il finanziamento straordinario sia utilizzabile da parte degli atenei solo dopo aver utilizzato le risorse ordinarie individuate in fase di programmazione e definizione dei punti organico per la II fascia;

- che, nel caso di utilizzo per la chiamata di Ricercatori interni all'ateneo, le risorse risparmiate riconfluiscano nello stesso fondo straordinario e siano utilizzabili secondo gli stessi vincoli;

- che l'utilizzo dell'assegnazione straordinaria sia vincolato a una programmazione triennale degli organici che coinvolga tutte le componenti di ciascun ateneo e che sia incentrata sulle esigenze di didattica e di ricerca.


Il Direttivo del Coordinamento Nazionale dei Ricercatori Universitari (CNRU)
 

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